Costituisce testamento congiuntivo quel testamento contenente disposizioni di ultima volontà di più persone, scritto da uno solo dei disponenti e firmato anche dagli altri (cfr. Tribunale Salerno, 11.01.1957). Il testamento congiuntivo può essere “semplice”, quando sia stato redatto da più persone a vantaggio di un terzo (cfr. Corte d’Appello Torino, 18/01/1947), o “reciproco”, quando le disposizioni, nel medesimo atto, siano fatte da ciascun testatore a favore dell’altro (cfr. Cass.18/07/1959, n. 2364; Trib. Palermo 08/02/2021 n. 519; Cass.. II, 05/04/2012, n.5508).
Un esempio del primo tipo può essere un testamento predisposto da due genitori, mediante stesura autografa di uno solo dei due e firma di entrambi, con il quale entrambi dispongono, nello stesso atto, dei propri beni lasciandoli ai figli. Nel secondo gruppo rientra il testamento predisposto dai partner di una coppia, materialmente redatto da uno dei due e firmato da entrambi, con il quale ognuno risponde delle proprie sostanze a favore dell’altro (cfr. Tribunale Genova, Sez. IV, 12/09/2006, n. 3171).
Entrambi i tipi di testamento congiuntivo sono vietati dal nostro ordinamento (art. 589 c.c.: “Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”), che li sanziona con la nullità al fine di tutelare il carattere necessariamente unipersonale del negozio testamentario, e assicurare la spontaneità e la libertà di revoca, che potrebbero essere pregiudicate in caso di redazione collettiva (Tribunale Monza, Sez. IV, 04/02/2008, n. 357).
Il testamento congiuntivo, infatti, consistendo in un unico atto contenente le manifestazioni di volontà testamentaria di più soggetti, fa presumere all’ordinamento (si tratta nello specifico di presunzione assoluta, quindi insuscettibile di prova contraria) che le volontà testamentarie dei co-disponenti non si siano formate in maniera libera e autonoma l’una rispetto all’altra, violando così i summenzionati principi fondamentali della materia testamentaria.
Diversamente due testamenti separati, fatti da due testatori ciascuno in favore dell’altro, non costituiscono un testamento congiuntivo reciproco (cfr. Cass. Civ. 05/04/2012, n. 5508), difettando del requisito dell’unicità dell’atto, e non saranno perciò necessariamente invalidi.
Il mezzo processuale con cui far accertare e sanzionare il carattere congiuntivo del testamento è l’azione di nullità, che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse al suddetto accertamento senza limiti di tempo (seppur sia sempre necessario tenere a mente che decorre invece la prescrizione decennale per eventuali domande di ripetizioni d’indebito). Il notaio, se richiesto della pubblicazione del testamento, la esegue.
Diverse sono, invece, le ipotesi in cui il testamento congiuntivo è inesistente. In questi casi, infatti, il negozio è affetto da un vizio così grave e radicale da impedire la stessa possibilità di identificare il testamento come tale. Fra questi, ad esempio, vi sono: il testamento congiuntivo reso in forma solo orale (altri autori ne sostengono la sola invalidità); quello con il quale si disponga in favore di un animale (esso costituisce, infatti, un atto totalmente irrilevante per l’ordinamento giuridico); e i casi, come quelli del testamento falsificato o confezionato mediante violenza fisica (cioè guidando la mano del testatore nella redazione e sottoscrizione dell’atto contro la sua volontà), nei quali manca in via assoluta, un atto di ultima volontà riferibile al defunto (cfr. ex multis Cass. Civ. 12/04/2005, n. 7475).
Le stesse considerazioni svolte, sul piano processuale, per l’azione di nullità del testamento, valgono anche per quella di accertamento dell’inesistenza giuridica dello stesso.
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