Il Regolamento europeo n. 650/2012, relativo al diritto privato in materia di successioni internazionali ed entrato in vigore a partire dal 17 agosto 2015, regola fra le altre cose la legge applicabile alle successioni internazionali.
La legge applicabile alle successioni internazionali è determinata dal Regolamento sulla base: (i) di un criterio generale, oppure (ii) di una scelta della legge del testatore (electio juris).
Per quanto riguarda il criterio generale, l’art. 21 del Regolamento prevede che, salvo quanto diversamente specificato dal Regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. Il secondo paragrafo del medesimo articolo specifica che se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del primo paragrafo, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro stato.
Come detto, il Regolamento concede però la facoltà al testatore di scegliere la legge applicabile alla successione. Prevede l’art. 22 che una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Non rileva ai fini della validità della scelta di legge il fatto che una persona perda e non riacquisti, prima di morire, la cittadinanza dello stato la cui legge è stata scelta, sempreché tale cittadinanza fosse posseduta dalla persona al momento della scelta; mentre sarà invalida la scelta di legge fatta in favore della legge di uno stato di cui la persona non ha la cittadinanza al momento dell’elezione, e che non venga acquisita entro la morte.
La scelta di legge deve essere espressa in una “disposizione a causa di morte” o risultare chiaramente dalle clausole della medesima disposizione. Ciò comporta da un lato che il Regolamento prevede espressamente che la scelta non può farsi se non tramite una “disposizione a causa di morte”, intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. d del Regolamento, un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio; dall’altro, che la scelta può essere espressa oppure implicita, come peraltro previsto dal considerando 39 del Regolamento, il quale prevede che “la scelta di legge dovrebbe essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte o risultare dai termini di una tale disposizione. Si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge”. Inoltre, la scelta per una legge nazionale che non consenta al testatore di eleggere la legge applicabile è comunque valida ai sensi delle norme del Regolamento, come confermato espressamente dal considerando 40 del Regolamento, a mente del quale la scelta di legge effettuata in base al presente regolamento dovrebbe essere valida anche ove la legge scelta non preveda di scegliere la legge in materia di successioni.
La legge scelta, come anche del resto la legge applicabile sulla base della residenza abituale al momento della morte, regola secondo il Regolamento l’intera successione, a prescindere ad esempio dalla collocazione dei beni e degli eredi. Corollario di tale regola è che il testatore deve scegliere la legge applicabile alla sua intera successione, non essendo ammissibile per il Regolamento una scelta parziale. La legge applicabile, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, regola fra le altre cose a) le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione; b) l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite; c) la capacità di succedere; d) la diseredazione e l’indegnità; e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato; f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all’articolo 29, paragrafi 2 e 3; g) la responsabilità per i debiti ereditari; h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi; i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari; j) la divisione dell’eredità.
Differenza importante tra l’individuazione della legge applicabile sulla base della residenza abituale al momento della morte ovvero sulla base di una scelta di legge è data dall’operatività del c.d. rinvio. Il rinvio è il richiamo operato dal diritto internazionale privato vigente in un dato ordinamento alla legge di un altro ordinamento, ad esempio sulla base della collocazione fisica di beni immobili. L’art. 36, primo paragrafo del Regolamento prevede che quando il medesimo regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo (intendendosi, ai fini del Regolamento, uno Stato che non applica il Regolamento medesimo), esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino alla legge di uno Stato membro (e cioè uno stato che applica il Regolamento), ovvero alla legge di uno Stato terzo, il quale applicherebbe la propria legge senza ulteriori rinvii. Sempre l’art. 36 però esclude, al secondo paragrafo, che il rinvio operi qualora la legge sia stata scelta dal testatore, dovendosi dunque escludere astrattamente l’applicazione di una legge diversa rispetto a quella scelta alla successione o a sue parti.
La scelta di legge espressa dal testatore è quindi una disposizione, che può anche essere l’unica disposizione del testamento, di grande rilievo. Per questo deve essere formulata con l’aiuto di un consulente onde evitare una scelta di legge parziale (es. regolo la mia successione secondo il diritto francese, lasciando che sia il diritto italiano a regolare la quota di legittima) che pone difficoltà di interpretazione sulla validità della scelta stessa.
Maria Cristiana Felisi
Gli articoli pubblicati sono stati realizzati da giornalisti e contributors di We Wealth e vengono forniti a Poste Premium a scopo informativo.
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