L’esclusione dell’Iva è applicabile solo nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza fatto stipulato tra la società Alfa e la Beta
Il Codice civile all’articolo 1703 definisce le caratteristiche del contratto dove “il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante)
Il documento
Il documento redatto dall’Agenzia delle entrate precisa come l’esclusione dell’Iva è applicabile solo nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza fatto stipulato tra la società Alfa e la Beta, committente finale, quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, stipulati dalla società Alfa, sono esclusivamente riferibili all’attività, oggetto del mandato, che Alfa dovrà fare per conto e nell’interesse esclusivo di Beta. In questo contesto, l’assunzione, da parte di Beta, dell’onere di rimborsare ad Alfa gli oneri e i costi di gestione anticipati o sostenuti, “produce, ai fini Iva, l’effetto della totale equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante”, si legge nel principio di diretto prodotto dall’Agenzia delle entrate. Conseguentemente, le somme erogate da Beta ad Alfa, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, non vanno assoggettate ad Iva.
Se si cerca una conferma di ciò lo si può anche trovare all’interno del Codice civile all’articolo 1703, che definisce le caratteristiche del contratto dove “il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). In particolare, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce nell’interesse del mandante, ma spende il proprio nome, e, conseguentemente, acquista in proprio gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi”.
La decisione dell’Agenzia delle entrate
E dunque, ai fini Iva si può applicare l’articolo 3, comma 3 del Dpr n.633/1972. Questo sostiene che “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”. Nel dettaglio l’Agenzia delle entrate nel suo principio di diritto specifica come “in base a tale disposizione, le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima natura “oggettiva” (cfr. risoluzioni dell’11 febbraio 1998, n. 6, del 27 settembre 1999, n. 146, del 27 dicembre 1999, n. 170). L’omologazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, ai sensi dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del Dpr n. 633 del 1972 opera, ai fini dell’Iva, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009)”.