L’Amministrazione fiscale per rispondere ai due interpelli ricorda la disciplina generale e gli articoli di riferimento del Tuir
Per applicare la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P è necessario che il finanziatore sia una persona fisica (no attività d’impresa) e che il gestore della piattaforma sia autorizzato dalla Banca d’Italia
Con il primo interpello una società italiana voleva gestire una piattaforma online di peer to peer lending, finalizzata alla raccolta di capitali da parte di soggetti professionali e non per sostenere lo sviluppo di progetti di tecnologia digitale applicata ai servizi finanziari, in qualità di gestore e agente di una banca francese. La società ha dunque chiesto se in merito ai capitali gestiti ed erogati può operare come sostituito di imposta e dunque effettuare la ritenuta prevista per legge.
Con il secondo interpello il contribuente finanziatore chiede all’Agenzia delle entrate di sapere come devono essere tassati i proventi ricevuti da una società di gestione estera che non ha fatto la ritenuta prevista visto che non è autorizzata dalla Banca d’Italia.
La risposta
L’Agenzia delle entrate ricorda come l’articolo 44 comma 1 del Tuir dica che “i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ,o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia”. E inoltre questi gestori devono “operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche”.
E dunque quello che vuole sottolineare l’Agenzia delle entrate è che per applicare la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di peer to peer lending sia necessario che il finanziatore sia una persona fisica (no attività d’impresa) e che il gestore della piattaforma sia autorizzato dalla Banca d’Italia.
Risoluzione dei due interpelli
Nel primo caso visto che la società richiedente non è né un intermediario iscritto all’albo né un istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia non può applicare la ritenuta prevista dalla legge sui finanziamenti peer to peer.
Per il secondo caso, l’Agenzia delle entrate sottolinea come i proventi che derivano dall’investimento fatto dal richiedente possono essere considerati redditi da capitali da far rientrare nella formazione dell’Irpef. E dunque bisognerà ricordarsi di inserire il tutto sul modello redditi nel quadro RL