Aderire ad un fondo pensione permette, non soltanto, di avere diritto ad una prestazione pensionistica complementare ma anche di beneficiare di diverse agevolazioni fiscali
A certe condizioni, il soggetto iscritto ad un fondo pensione potrà chiedere l’anticipazione della prestazione per far fronte a spese urgenti o per ottenere le risorse da destinare all’acquisto della prima casa
Esistono almeno tre diverse tipologie di forme pensionistiche complementari. Si tratta dei fondi pensione negoziali, cd. fondi chiusi, rivolti solo a specifiche tipologie di lavoratori; i fondi cd. aperti, rivolti a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti o autonomi; i cd. piani pensionistici individuali (Ppi), ovverosia contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.
Brevemente delineate le finalità e descritti gli aspetti teorici del fondo pensione, occorre soffermarsi sui profili fiscali.
A tal proposito, occorre sin da subito precisare che i fondi pensione prevedono vantaggi tributari specifici nell’arco di tutte le fasi del rapporto previdenziale. A mente dell’art. 17 Dlgs. 252/2005, rubricato regime tributario delle forme pensionistiche complementari, si specifica che i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
Come si evince dalle linee guida dell’Inps, nella prima fase del rapporto previdenziale, coincidente con il momento della contribuzione, i contributi che il soggetto si accinge a versare nel fondo pensione sono deducibili dal reddito; nella seconda fase, i rendimenti maturati di anno in anno, godono di un’imposta sostitutiva con aliquota più bassa rispetto alle altre forme di risparmio; infine, nell’ultima fase, le prestazioni erogate sono soggette a un’imposizione fiscale con un’aliquota che si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo pensione (limitatamente a quelle erogate ai lavoratori del settore privato).
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, potranno essere dedotti dall’Irpef fino a un importo, non superiore, a 5.164,57 euro
Più nel dettaglio, si potrà richiedere e ottenere l’anticipazione in qualunque momento, fino al 75%, in caso di spese sanitarie necessarie per far fronte a circostanze gravi concernenti la salute dell’iscritto al fondo, del coniuge, dei figli.
Sarà possibile, inoltre, compiuti almeno otto anni di iscrizione al fondo, richiedere il 75% per l’acquisto della prima casa (per sé o per i figli) o per interventi necessari sull’abitazione corrente.
Oltre all’opzione relativa all’anticipazione, l’iscritto potrà far valere il riscatto della posizione maturata. Detta facoltà potrà essere esercitata per un importo fino al 50% della posizione in caso di cessazione del rapporto di lavoro da cui discenda inoccupazione protratta da 12 a 48 mesi.
Potrà essere richiesta per l’intero ammontare in caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti l’inoccupazione protratta per oltre 48 mesi, a causa di inabilità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa al di sotto di 1/3. Potrà essere, altresì, richiesta per l’intero ammontare in caso di decesso dell’aderente avvenuto prima della maturazione del diritto di accesso alla prestazione.
Con riferimento all’ipotesi di morte dell’iscritto, è bene osservare che il riscatto dovrà essere – a pena di restare la posizione incardinata al fondo pensione – esercitato dal coniuge, dai figli o, se trattasi di soggetto a carico, dai genitori.