Il contribuente che dopo la separazione acquista un nuovo immobile con l’agevolazione, per continuare ad avvalersene senza incorrere nella decadenza dal beneficio deve, entro un anno dalla data di acquisto del nuovo immobile, cedere le quote possedute sull’immobile acquistato in precedenza
L’ex coniuge non assegnatario, risulta titolare del 50% dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio fruendo del beneficio
E invero, la disciplina che governa il cd. bonus prima casa prevede una deroga alla decadenza, stabilendo che le agevolazioni potranno continuare a essere godute anche in mancanza delle suddette condizioni, a patto che l’immobile sia alienato entro un anno dalla dall’atto di acquisto.
In buona sostanza, come chiarito dall’ dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 634/2021, è consentito al contribuente fruire delle agevolazioni in esame in relazione all’acquisto di un nuovo immobile anche in assenza del requisito della ‘novità’ del godimento dell’agevolazione solo se l’immobile pre-posseduto venga alienato entro il termine di un anno dal nuovo acquisto agevolato. In mancanza di tale alienazione opera, infatti, la decadenza dal beneficio fruito per il secondo acquisto.
Più nel dettaglio, occorre comprendere cosa accade quando, a seguito della separazione tra i coniugi, il diritto di proprietà dell’abitazione principale, acquistata in comunione fruendo delle agevolazioni, venga attribuito solo a un contribuente.
Ebbene, ad avviso dell’Agenzia, l’immobile acquistato con le agevolazioni in costanza di matrimonio dai coniugi, a seguito della separazione non rappresenta, per il coniuge non assegnatario, un’abitazione inidonea a soddisfare le esigenze abitative e, proprio per questo, non consente, a quest’ultimo, di poter acquistare un altro immobile beneficiando delle agevolazioni.
Il coniuge non assegnatario, spiega l’Agenzia, per godere nuovamente delle agevolazioni sul nuovo immobile e evitare la decadenza dal beneficio fiscale in esame, dovrà alienare la quota del 50% detenuta sulla prima casa, e dovrà farlo entro un anno dal nuovo acquisto.
Altrimenti detto, poiché l’ex coniuge non assegnatario, risulta titolare del 50% dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio fruendo del beneficio, ad avviso dell’Agenzia, dopo la separazione sarà tenuto a cedere la sua quota, per evitare di incorrere nella decadenza dal beneficio.
Nel caso di specie, si apprende che l’ex coniuge non assegnatario aveva acquistato un immobile con il bonus prima casa, impegnandosi ad alienare la quota (50%) pre-posseduta della ex casa familiare, entro un anno.