A tale ultimo proposito, infatti, ricordiamo che l’originaria disciplina dei Pir (quale recata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232: cosiddetta “Legge di bilancio 2017” e riferita ai cosiddetti Pir ordinari) è stata integrata:
- dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), che ha introdotto i Pir alternativi,
- (ii) dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto), che ha innalzato le soglie di investimento nei Pir alternativi
- (iii) infine, dall’articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha introdotto, in relazione ai soli Pir lternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizioni che gli stessi investimenti siano detenuti per almeno cinque anni.
I suddetti interventi normativi, unitamente ai menzionati chiarimenti di prassi, delineano una disciplina di estremo interesse ed evidenziano la volontà del legislatore di favorire l’afflusso di risorse finanziarie verso le imprese italiane (o verso le imprese estere radicate in Italia), garantendo al contempo importanti benefici per il risparmiatore. Nei paragrafi seguenti, si richiameranno i tratti salienti della disciplina attualmente in vigore.
La disciplina agevolativa in tema di Pir ordinari e Pir alternativi (cenni)
Volendo fare il punto sulla disciplina fiscale dei Pir, si ricorda che la stessa consiste in un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi dei proventi di natura finanziaria – redditi di capitale e redditi diversi – derivanti dagli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati vincoli di composizione e a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni (cd. minimum holding period), nonché in un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione, per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari contenuti nel piano.
La composizione del patrimonio dei Pir varia a seconda che si tratti di Pir ordinari o di Pir alternativi. Rispetto ai primi, i Pir alternativi si caratterizzano per la concentrazione degli investimenti in strumenti di equity o di debito delle società di piccole e medie dimensioni (società diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap di Borsa Italiana) fiscalmente residenti in Italia (o ivi radicate mediante stabile organizzazione) e/o in prestiti erogati dalle medesime imprese o crediti delle stesse. Peraltro, se per i Pir ordinari il plafond complessivo dell’investimento ammonta a 150mils euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30mila, per i Pir alternativi è previsto un plafond complessivo di 1,5 milioni di euro, con plafond annuo di 300mila. Attesa la potenziale illiquidità degli investimenti sottostanti, i Pir alternativi sono dunque destinati a un target di investitori più sofisticati ma al tempo stesso consentono una maggiore flessibilità nelle scelte di investimento.
Infine, per i soli Pir alternativi costituiti dal 2021, è previsto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni. Tale credito d’imposta non può eccedere il 20% dell’intera somma investita ed è fruibile, in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione mediante il modello F24, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta in cui le minusvalenze si sono realizzate.
Il cumulo con le agevolazioni previste in materia di start-up e pmi innovative
Come anticipato in premessa, nel suddetto contesto agevolativo, la Bozza di circolare e la Risposta n. 113/2021) hanno indicato la cumulabilità tra il regime di esenzione previsto per i redditi derivanti da Pir ed il regime delle detrazioni previste per gli investimenti in startup e pmi innovative.
In proposito, giova ricordare che l’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto, conformemente alla disciplina sugli aiuti cosiddetta “de minimis”, una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef ) nella misura del 30% dell’investimento in start-up innovative (e, per effetto del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, in pmi innovative), per un ammontare non superiore a 1 milione di euro. Inoltre, l’articolo 38 del decreto Rilancio ha aumentato l’ammontare della predetta detrazione al 50% per gli investimenti fino a 100mila euro in startup innovative e fino a 300 mila euro in pmi innovative.
Sulla base di quanto chiarito nei citati documenti di prassi, la compatibilità tra le due agevolazioni fiscali e la conseguente possibilità, per l’investitore, di fruirne cumulativamente in relazione al medesimo investimento, muove dalla circostanza che l’ambito di applicazione delle misure agevolative de quibus è differente. Più precisamente, l’Agenzia delle entrate osserva che gli incentivi di cui al predetto articolo 29 hanno ad oggetto gli investimenti effettuati nel capitale sociale di start-up innovative, mentre il regime di detassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti da Pir ha ad oggetto, in estrema sintesi, gli investimenti effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale, in strumenti finanziari (mediante, appunto, un Pir).
Peraltro, il cumulo degli incentivi in parola è possibile, al ricorrere dei relativi presupposti, sia nel caso di investimenti diretti in Pir (cosiddetto “fai da te”), che nel caso di investimenti operati indirettamente tramite polizze assicurative o Oicr Pir compliant.
Conclusioni
I Pir (nella duplice declinazione dei Pir ordinari e di quelli alternativi) costituiscono un importante strumento di veicolazione del risparmio privato verso l’economia reale, che può contribuire in modo significativo al rilancio del Paese. Detta caratteristica sta alla base della scelta del legislatore di incentivarne l’utilizzo, tramite la leva fiscale.
In questo contesto, i chiarimenti forniti dall’Agenza, sulla possibilità di “combinare” le agevolazioni dei Pir con quelle previste per startup e pmi innovative, evidenziano la duttilità di detti strumenti e gli elementi di possibile ulteriore appetibilità. È appena il caso di osservare, infatti, che il cumulo di agevolazioni diverse incide sulla redditività effettiva dell’investimento (intesa come rapporto tra redditività totale e costo effettivo dell’investimento stesso) e che quindi sia gli operatori che gli investitori potrebbero valutare nuove forme di “composizione” dei Pir, al fine di massimizzarne i rendimenti effettivi.