Per calcolare le plusvalenze e le minusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate da persone fisiche, il prezzo di vendita deve essere confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto. La ricostruzione di tale costo può però risultare problematica
Per calcolare le plusvalenze e le minusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate da persone fisiche, il prezzo di vendita deve essere confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto. La ricostruzione di tale costo può risultare problematica soprattutto nelle situazioni in cui le partecipazioni sono detenute dal cedente da diverso tempo e sono state acquistate in periodi temporali diversi o quando la società oggetto di cessione è stata interessata da operazioni straordinarie (ad esempio, trasformazione da società di persone a società di capitali, scissione).
Una situazione particolare si verifica nel caso in cui le partecipazioni siano state acquisite dal cedente a titolo gratuito in ambito familiare. Le disposizioni tributarie vigenti disciplinano infatti in maniera differente le ipotesi di acquisto per successione e per donazione.
Nel primo caso, infatti, l’art. 68, comma 6, Tuir, prevede che il costo fiscale delle partecipazioni acquisite dall’erede sia il valore dichiarato ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, determinato quindi (per le società non quotate) sulla base del patrimonio netto contabile della società oggetto di cessione (art. 16 del D.Lgs. 346/90).
Al contrario, sempre in applicazione del comma 6 dell’art. 68, in caso di donazione, il costo fiscalmente riconosciuto per il donatario è quello del donante.
Si possono quindi verificare effetti distorsivi: si pensi al caso in cui il patrimonio netto contabile della società sia di importo modesto (il che può avvenire, ad esempio, quando oggetto di cessione è una società holding creata con operazioni di conferimento effettuate a valori contenuti) mentre il costo del donante sia rilevante per effetto di rivalutazioni (cosiddetti “affrancamenti”) delle partecipazioni.
Un altro caso particolare, piuttosto frequente, si presenta quando i genitori donano la nuda proprietà delle partecipazioni ai figli mantenendo l’usufrutto (con diritto di voto e diritto ai dividendi). Infatti, per effetto della donazione, ai figli viene trasferito il costo della nuda proprietà della partecipazione (pari al costo in capo ai genitori ridotto del valore dell’usufrutto alla data della donazione, calcolato in base all’età dei genitori stessi). Il costo fiscale dell’usufrutto, al momento del consolidamento della nuda proprietà con l’usufrutto per effetto della morte dei genitori, viene “perso” e non incrementa il costo fiscale dei figli (circolari dell’Agenzia delle Entrate 6/E/2006 e 12/E/2010). In tal caso è quindi possibile che i figli realizzino plusvalenze imponibili significative al momento della cessione delle partecipazioni.
Sempre con riferimento al tema in esame è opportuno segnalare la Circolare 12/2008 paragrafo 3.1 che affronta il caso di partecipazioni ricevute per successione dagli eredi senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/90 (in sintesi, trasferimento per effetto del quale l’erede acquista il controllo della società con obbligo di mantenimento delle partecipazioni per almeno cinque anni). In questa fattispecie, risulterebbe applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 68 secondo la quale per i titoli esenti dall’imposta di successione l’erede assume come costo il valore normale dei titoli alla data di apertura della successione. Tale aspetto appare confermato dalla risposta ad interpello n. 675/2021, la quale ha invece stabilito che la disposizione di cui al comma 6 non è applicabile nel caso in cui i titoli non siano stati assoggettati ad imposta di successione per carenza del presupposto di territorialità (nel caso, de cuius non residente, titoli esteri ed erede italiano).
In tal caso, l’Agenzia, con un’interpretazione discutibile, ritiene che il costo fiscalmente riconosciuto dell’erede è quello sostenuto dal de cuius (come avviene nel caso di donazione).
Per calcolare le plusvalenze e le minusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate da persone fisiche, il prezzo di vendita deve essere confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto. La ricostruzione di tale costo può risultare problematica soprattutto nelle situazioni in cui le partecip…
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