Sul punto, risulta di grandissimo interesse la norma introdotta all’articolo 14 del DL 76/2020, rubricato ” “Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori“. La disposizione prevede che il costo derivante dall’introduzione di nuovi oneri regolatori, qualora non contestualmente compensato con una riduzione di oneri di pari valore, è qualificato – salva espressa deroga – come onere fiscalmente detraibile.
Ed infatti, seppure il legislatore italiano tenda a dimenticarlo (ma si potrebbe estendere il discorso anche a quello comunitario), limiti economici all’attività di impresa non derivano soltanto dai tributi propriamente detti ma da tutto il sistema di balzelli amministrativi e regolamentari che, costituendo un prelievo di ricchezza forzoso da parte dello Stato, rappresentano delle imposte invisibili che ostacolano l’iniziativa economica privata.
Ebbene, se sin qui l’esecutivo, anche nell’ambito degli interventi volti a far fronte alla crisi economica da Coronavirus, non sembrava aver abbracciato pienamente l’idea di diminuire la pressione fiscale e amministrativa, onde garantire un sostegno alle imprese in difficoltà (si veda in proposito l’articolo pubblicato su questa rivista il 30 giugno 2020 “Covid-19: il sostegno alle imprese e l’esigenza di un approccio pratico“), stupisce trovare nella relazione illustrativa al Decreto Liquidità una sorta di ammissione di colpa proprio dello stesso Governo. Si legge, infatti, nella relazione, che adempimenti e costi amministrativi spesso “possono essere sproporzionati rispetto agli interessi pubblici da tutelare e agli obiettivi perseguiti” e “costituire un freno all’attività di cittadini e imprese che alimenta la percezione di una burocrazia e uno Stato “nemici” dell’iniziativa privata“.
Si noti che un tentativo legislativo di simile indirizzo era già stato compiuto, quando, nel 2012, il Decreto Legge 9 febbraio, n. 5 aveva introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese. Qualora gli oneri introdotti nell’anno precedente siano superiori a quelli eliminati, il DL 5/2012, attraverso una procedura lunga e complessa che coinvolge almeno otto diverse istituzioni pubbliche e private, attribuisce al Governo il compito di adottare un regolamento per la riduzione dei medesimi oneri. Si capisce bene, allora, il pregio e la diversità della novella introdotta dall’articolo 14 del Decreto Semplificazione. Essa, prevedendo il diritto dei contribuenti a detrarre fiscalmente i balzelli amministrativi e non richiedendo ulteriori misure attuative, costituisce uno strumento pratico ed immediato che pone la norma al di fuori degli interventi meramente programmatici che spesso (e con buona ragione) fanno storcere il naso all’imprenditoria italiana.
Sul punto, è sicuramente rilevante anche il luogo giuridico scelto dal legislatore per inserire il principio in esame. Ed infatti, l’introduzione di un nuovo comma 1-bis all’articolo 8 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, adottata per l’espresso fine di tutelare la libertà d’impresa, rafforza l’intento di favorire l’iniziativa economica privata. In questo modo, anche alla luce della relazione illustrativa, la nuova detrazione fiscale parrebbe quasi aderire alle richieste che le Associazioni di categoria delle imprese sollevano dall’inizio della pandemia mondiale, che possono essere ben riassunte dalle parole di Benjamin Franklin secondo cui “non è importante rendere alle aziende una vita più semplice in povertà, bensì spingerle ad uscirne guadagnando”.