Maradona e il Napoli non erano i soli nel panorama nazionale e internazionale, ma questa storia tributaria origina il 2 agosto 1989, quando due sindacalisti della Cgil presentano alla Procura di Napoli una denuncia contro lo stipendio miliardario di Maradona, ritenuto un “insulto” alle loro già difficili condizioni di vita.
L’ipotesi della Procura era che queste operazioni fossero un’interposizione fittizia di persona per non pagare Irpef, ritenute alla fonte e contributi sociali sugli emolumenti “dirottati” verso le società offshore.
Tuttavia, ad esito dell’indagine, i giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su conformi richieste del pubblico ministero, archiviavano i procedimenti penali aperti nei confronti di Maradona e dei rappresentati della Ssc Napoli.
L’indagine penale finisce infatti il 2 dicembre 1991, con una richiesta di archiviazione da parte della Procura, che ritiene “… del tutto lecito (e corrisponde a una pratica diffusa) costituire società per la gestione e lo sfruttamento economico dell’immagine di un calciatore”.
Parte però in parallelo una verifica fiscale (secondo il doppio binario che stabilisce la completa autonomia dei procedimenti penali e tributari), che porta l’Agenzia delle Entrate ad emettere nei confronti di Maradona, dei suoi compagni Careca (De Olivera Filho Antonio) ed Alemao (De Brito Ricardo Rogerio) e della Ssc Napoli, una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni 1985 – 1990. I problemi con il fisco per Maradona nascono qui.
Infatti gli avvisi di accertamento per gli anni 1985 – 1990 non vennero mai fisicamente notificati al signor Diego Armando Maradona. O meglio, a Maradona gli Avvisi vengono notificati a casa sua a Napoli, in Via Scipione Capece 3/1, il 29 ottobre 1991, dove però non viveva più da 6 mesi. La notifica si perfezionò con l’affissione presso la casa comunale, ex art. 60 Dpr n. 600/73. Infatti poco dopo il controllo antidoping, che lo vide positivo il 17 marzo 1991, lasciò Napoli per tornare in Argentina. Dopo un anno e mezzo di squalifica per doping, nel 1992, la carriera di Maradona riprese infatti nel Siviglia.
Con sentenza n. 126 del 29.06.1994, Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, sez. n.1, i ricorsi promossi dai calciatori Careca ed Alemao (nonché dalla Ssc Napoli quale sostituto d’imposta) trovavano pieno accoglimento.
Quindi, dopo la Procura, anche secondo la Commissione tributaria di secondo grado non vi era stata nessuna interposizione fittizia di persona da parte della società di sponsor, persone giuridiche con autonoma gestione e relativi obblighi di contabilità e di bilancio.
Tuttavia gli avvisi di accertamento notificati a Maradona e mai impugnati diventano definitivi per mancata opposizione e quindi la pretesa del fisco procede, attraverso l’iscrizione a ruolo delle somme pretese e la notifica degli avvisi di mora (famoso quello da 39 milioni di euro notificato a Maradona il 18 ottobre 2013 a Milano in Hotel).
La difesa del calciatore viene assunta agli inizi del 2001 da un collegio di professionisti napoletani coordinati da Siniscalchi, avvocato e parlamentare, e dai commercialisti Pedersoli e Saggese; purtroppo le sentenze della giustizia tributaria (che non si esprimevano sul merito della presunta evasione ma su questioni procedurali, ovvero l’ammissibilità del ricorso), a partire dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 786/2001, confermata in appello dalla sentenza della Ctr Campania n.1091/2002, lo vedono soccombente.
Le speranze di annullare gli accertamenti si perdono definitivamente con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3231/2005 (la cosiddetta “mazzata finale”) che lo vede soccombente circa la validità dell’avviso di mora e conferma il debito con il fisco. Il calciatore tenta quindi di fare valere in Commissione tributaria centrale, adita dall’agenzia delle Entrate, gli effetti Commissione tributaria di secondo grado 126 del 1994, presentando attraverso i suoi difensori un “atto di intervento adesivo dipendente”. Il calciatore argentino, infatti, pur non avendo impugnato gli avvisi di accertamento, era intervenuto nel corso del giudizio chiedendo di poter godere degli effetti della sentenza, attesa l’inscindibilità tra la contestazione a lui mossa e quella fatta alla società.
Invece, secondo la Commissione tributaria centrale n. 598 del 28 gennaio 2013, la chiusura della controversia da parte della società Napoli Calcio (per effetto della sanatoria di cui alla L. 289/2002) non comporta la definizione automatica degli obblighi del calciatore Maradona. La stessa sentenza dà anche atto che Careca ed Alemao avevano aderito al condono della L. 413/91 e dichiara quindi estinto il giudizio.
In definitiva, dunque, l’unica strada percorribile al Pibe de Oro rimaneva quella dell’autotutela, che i suoi difensori hanno intrapreso alcuni mesi dopo, nel dicembre 2013, anche questa rigettata.
La palla passa quindi ora agli eredi (semmai il fisco italiano intenda proseguire la riscossione nei loro confronti), ai quali però risultano trasmissibili solo le imposte (e gli interessi maturati in oltre 30 anni!), sempreché accettino l’eredità del Pibe de Oro.