La modifica da ultimo attuata offre l’occasione per fare il punto sulla misura agevolativa in parola che ha carattere temporaneo e si aggiunge all’agevolazione sulle aggregazioni aziendali (cosiddetta “bonus aggregazioni”) già introdotta – anch’essa in via temporanea – dal decreto Crescita, alla quale è accomunata dall’intento del legislatore di favorire la crescita dimensionale delle nostre imprese.
La trasformazione delle Dta in credito d’imposta nel nuovo bonus aggregazioni
In dettaglio, l’articolo 1, commi da 233 a 243, della legge di Bilancio 2021, come modificato dall’articolo 19 del decreto Sostegni-bis, prevede che, in caso di aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusioni, scissioni o conferimenti di azienda nel corso del 2021 (rectius, deliberate nel corso del 2021 o, trattandosi di fusioni e scissioni, il cui progetto sia stato approvato nel corso del 2021), alla società risultante dalla fusione (o scissione) e alla conferitaria è consentito di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (cosiddette deferred tax asset o Dta) riferibili alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze di Ace (Aiuto alla crescita economica.
La trasformazione in credito d’imposta avviene in due tranche (e cioè per un quarto, alla data di efficacia giuridica dell’operazione, e per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione), nel limite del 2% delle attività che formano oggetto di conferimento o, trattandosi di fusioni o scissioni, nel limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all’operazione, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.
Così, ad esempio, ipotizzando la fusione delle società A e B, aventi rispettivamente attività di 20 milioni e di 8 milioni di euro e una totalità di perdite pregresse (riportabili ex articolo 172 del Tuir) di 1 milione, il credito d’imposta arriverebbe a 160 mila euro (minor importo tra il 24% delle perdite pregresse e il 2% delle attività di B).
Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle Dta non è imponibile e può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo, ceduto ai sensi degli articoli 43-bis o 43-ter del Dpr 602 del 1973 o chiesto a rimborso.
I soggetti esclusi
Come già indicato, la disciplina in parola costituisce un incentivo alla crescita dimensionale delle imprese, allo scopo di favorirne la competitività, anche internazionale.
In coerenza con detta ratio, sono pertanto escluse dall’agevolazione:
- le aggregazioni di società per le quali sia stato accertato il rischio o lo stato di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero secondo le norme sulla crisi d’impresa. Il comma 237 specifica anzi che l’accesso all’agevolazione è consentito alle sole società che siano operative da almeno due anni;
- le aggregazioni di società facenti parte dello stesso gruppo (o in ogni caso legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), c.c.; detta condizione di “terzietà” deve sussistere nei due anni antecedenti all’operazione). Vi fanno eccezione le operazioni di acquisto, nel 2021, del controllo di una partecipazione, seguito dalla fusione (o da altra operazione aggregativa) della partecipazione stessa, entro l’anno successivo.
Il costo della trasformazione
È importante sottolineare, infine, che la trasformazione delle Dta in credito d’imposta consentita dalla disciplina in parola è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% delle Dta trasformate in credito d’imposta (da versare per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo); previsione, questa, che costituisce un aggravio importante nella valutazione complessiva di convenienza della misura e che è solo parzialmente mitigata dalla disposizione sulla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, della commissione stessa.
Il bonus aggregazioni del decreto Crescita (cenni)
Come accennato in premessa, l’agevolazione in commento si aggiunge a quella sulle aggregazioni aziendali già introdotta dal decreto Crescita, anch’essa di natura temporanea (vecchio “bonus aggregazioni”).
Trattasi, nella specie, del regime agevolativo recato dall’articolo 11 del citato decreto, che, in estrema sintesi, in presenza di aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusioni, scissioni o conferimenti di azienda entro il 31 dicembre 2022, consente il riconoscimento, ai fini fiscali, del valore di avviamento e/o del maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio (o dello stesso avviamento, nelle operazioni di conferimento), per un importo non superiore a 5 milioni di euro.
Del tutto simili sono anche le condizioni di accesso alle due agevolazioni (operatività nei due anni precedenti all’operazione e terzietà delle società interessate dall’aggregazione, da verificare – sempre – nei due anni antecedenti all’operazione), ma, a differenza dell’agevolazione recata dalla legge di Bilancio 2021 (nuovo bonus aggregazioni), l’agevolazione recata dal decreto Crescita (vecchio bonus aggregazioni) non contempla le fattispecie di acquisto della partecipazione seguito dalla fusione della stessa o dall’operazione di conferimento.
Ciò che inoltre differenzia le due discipline è il diverso ambito temporale delle stesse, atteso che, come sopra indicato, le disposizioni del decreto Crescita operano anche per il 2022.
Le leggi istitutive delle due misure non ne stabiliscono un divieto di cumulo. Conseguentemente, si deve ritenere che, ove un’operazione di aggregazione rientri nell’ambito applicativo di entrambe, la stessa operazione possa beneficiare:
- sia dell’affrancamento gratuito dei plusvalori emergenti dalla business combination (fino a 5 milioni di euro, come detto), con conseguente deducibilità, in futuro, di maggiori ammortamenti (risparmio di imposte nel tempo),
- sia della immediata monetizzazione delle Dta su perdite pregresse ed eccedenze di Ace, nei limiti e alle condizioni sopra descritte.