Le assicurazioni devono integrare i rischi del cambiamento climatico nel loro sistema di governance
Inoltre, le società devono anche effettuare opportune valutazioni per identificare il livello di materialità delle esposizioni al rischio di cambiamento climatico
Il report contiene delle sezioni specifiche sull’identificazione del rischio di cambiamento climatico, sulla valutazione della materialità dei rischi, sulla descrizione degli scenari climatici, sui contenuti delle relazioni di vigilanza Orsa e sull’analisi dei costi e dei benefici e linee guida per lo sviluppo degli scenari. “L’industria assicurativa, pur condividendo l’importanza di una gestione forward-looking del rischio di cambiamento climatico e apprezzando l’inclusione del discrimine della materialità e della discrezionalità delle imprese in merito alla specificità degli scenari di rischio da utilizzare, ritiene che l’Orsa non rappresenti lo strumento più appropriato per la gestione di tale tipologia di rischio”, sottolinea l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) nel suo documento sui trend della solvency.
Altro capito aperto su tema della solvency sono state le proposte di modifica al Regolamento delegato n.35/2015 (modifica degli atti delegati di solvency). Questi riguardano sei aspetti. Il primo riguarda la definizione di “fattori di sostenibilità”, di “rischi di sostenibilità” e di “preferenze di sostenibilità”. Il secondo l’integrazione dei rischi nelle politiche di gestione dei rischi, seguito dall’individuazione e valutazione de rischi di sostenibilità nei compiti della funzione di gestione dei rischi delle imprese, dall’integrazione dei rischi di sostenibilità nella valutazione dell’incertezza relativa alle stime effettuate nel calcolo delle riserve tecniche, di informazioni sulla coerenza della politica di retribuzione con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e dell’inclusione dei rischi di sostenibilità nell’attuazione del prudent person principle. “Il testo finale risulta pressoché in linea con la bozza pubblicata lo scorso giugno, ad eccezione del riferimento alla materialità nella definizione di rischio di sostenibilità (rimosso) e della definizione di preferenze di sostenibilità”, conclude l’Ania.