Per accedere al regime degli impatriati è necessario svolgere attività lavorativa, non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno i successivi due anni; ivi svolgendo l’attività professionale prevalente
È opportuno individuare a quali condizioni poter beneficiare del regime fiscale agevolativo previsto per gli impatriati senza incorrere nel rischio di integrare la fattispecie di abuso del diritto
Tra i diversi regimi agevolativi, si pensi ad esempio alle agevolazioni previste per i pensionati esteri che si trasferiscono in Italia, ai benefici per i neo-residenti, per i ricercatori e gli sportivi professionisti, bisogna annoverare le misure introdotte a favore dei lavoratori cd. impatriati.
L’agevolazione ha durata massima 5 anni a decorrere dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia e impegna a mantenere la residenza in Italia per almeno i successivi 2 periodi di imposta; condizione quest’ultima che risulta soddisfatta se l’attività è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno.
Il regime di favore per gli impatriati consiste nella riduzione del reddito imponibile pari al 70%. E invero, per i soggetti che decidono di trasferire la residenza fiscale in una delle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) l’agevolazione risulta essere ancora più consistente, stante il fatto che vi è una detassazione del reddito fino al 90%.
L’agevolazione potrà essere estesa ad ulteriori 5 anni d’imposta se si tratta di lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, o nel caso in cui i lavoratori impatriati diventino proprietari di un’unità immobiliare residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti). In questo caso, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, i redditi verranno inclusi nel calcolo dell’Irpef solamente al 50% del loro ammontare.
I lavoratori impatriati con almeno tre figli minorenni a carico potranno, inoltre, godere di un ulteriore vantaggio, stante il fatto che i redditi concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Dunque con esenzione al 90%.
Possono rientrare nell’agevolazione i redditi prodotti in Italia rientranti nelle seguenti categorie: redditi di lavoro dipendente e redditi a essi assimilati; redditi di lavoro autonomo; e redditi d’impresa.
Ebbene, individuati gli elementi principali relativi alla agevolazione fiscale in commento, anche alla luce delle più recenti modifiche apportate dal legislatore, è bene riferirsi ad alcuni profili di rischio correlati alla misura.
A tal proposito occorre prendere in considerazione la risposta ad interpello fornita ad un consulente finanziario (family officer) dall’Agenzia delle entrate, n. 407/2021.
L’istante chiedeva all’Agenzia di fornire chiarimenti rispetto alla possibilità di vedere applicato il regime agevolativo Irpef sui redditi prodotti dallo stesso nel caso di trasferimento nel territorio dello Stato e di costituzione di una Srl unipersonale di cui sarebbe stato, al contempo, amministratore unico, percependo un compenso variabile tra l’80% e il 90% degli utili e, in via di fatto, dipendente.
Nello specifico, l’Agenzia delle entrate ha specificato che integra un’ipotesi di abuso del diritto il tentativo di creare un veicolo societario (newco unipersonale) con il solo scopo di sottoporre il reddito prodotto al regime agevolativo.
L’operazione, infatti, permetterebbe al consulente di trasformare il reddito di capitale in reddito agevolato e sarebbe animata esclusivamente dallo scopo di ottenere un indebito risparmio d’imposta, attraverso la preordinata costituzione dei requisiti di accesso. Tradendo perciò la ratio sottesa alla norma agevolativa la cui applicazione è esclusa per i redditi di capitale.
Più nel dettaglio, come chiarito dall’Agenzia, l’operazione prospettata consentirebbe al soggetto di veicolare la maggior parte degli utili prodotti dalla società sotto forma di corrispettivo per i servizi amministrativi e quindi alla stregua di reddito assimilato al lavoro dipendente, con il solo fine di consentire l’accesso alla tassazione ridotta prevista dal regime agevolato dei lavoratori c.d. impatriati.
Ciò si tradurrebbe in un vantaggio fiscale indebito, derivante dal cospicuo abbattimento dell’imponibile fiscale al 70% rispetto alla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata all’intero ammontare dei redditi di capitale.