Oltre alla Grecia, Spagna, Portogallo, Malta, anche l’Italia ha introdotto delle agevolazioni fiscali a favore dei pensionati che ivi intendono trasferire la propria residenza
Al fine di accedere al regime agevolativo dedicato ai pensionati, che prevede come beneficio l’esenzione dei redditi di pensione e degli altri redditi di fonte estera per 10 periodi d’imposta, i soggetti interessati dovranno integrare alcuni requisiti
Le agevolazioni fiscali permettono, a determinate categorie di soggetti, di beneficiare di alcune deroghe rispetto al trattamento fiscale ordinario, che incidono sul quantum del tributo o sul presupposto di imposta.
Le agevolazioni in questo senso introdotte, come noto, sono numerose: si pensi alle agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti, per gli sportivi professionisti, per i lavoratori impatriati o per i neo-residenti. Si pensi, ancora, alle agevolazioni fiscali per i pensionati.
Ebbene, individuata la ratio generale delle agevolazioni fiscali pensate per attrarre capitale umano – composto da talenti, consumatori ad alto reddito, soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese -, è bene soffermarsi sulle agevolazioni fiscali previste per i pensionati.
Il regime dei pensionati, introdotto con legge di bilancio del 2019, consente ai contribuenti titolari di pensione estera di beneficiare di un regime fiscale opzionale (di vantaggio) per qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.
Nel dettaglio, il regime agevolato consente ai contribuenti di poter optare per l’imposta sostitutiva Irpef con aliquota al 7% sui redditi prodotti all’estero in luogo della disciplina ordinaria. Inoltre, il regime fiscale rivolto ai soggetti con pensione di fonte estera, produce ulteriori benefici per il contribuente, che si sostanziano, da un lato, nell’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa italiana; dall’altro, nell’esonero dal pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe.
Come noto, l’Ivie è un’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero e detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L’Ivafe è l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio dovuta da soggetti residenti per le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
I soggetti che intendono beneficiare della misura, in primo luogo, devono percepire reddito pensionistico (o assegni equiparati) erogato da soggetti esteri; in seconda battuta, devono essere stati fiscalmente residenti nello Stato estero per i cinque periodi d’imposta precedenti; in terzo luogo, devono trasferire la residenza in Italia; infine, devono provenire da Paesi con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Con specifico riferimento al luogo ove, in Italia, occorre trasferire la propria residenza è bene spendere qualche parola. Infatti, per fruire del regime in commento, il soggetto che riceve pensione da fonte estera dovrà trasferirsi presso un comune del Mezzogiorno italiano, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, situato in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Altresì, potrà trasferirsi in comune situato in una delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
Come risulta chiaro, la norma incentiva il radicamento dei pensionati nei piccoli comuni situati nelle zone meno competitive, per favorirne la crescita mediante l’aumento degli investimenti e dei consumi. Il legislatore, imponendo questo vincolo per fruire del beneficio, intende rispondere al problema dello svuotamento dei piccoli comuni, stante il fatto che in Italia, negli ultimi anni, il loro peso demografico è passato da circa il 50% al 16% della popolazione residente.
Per quanto concerne la nazionalità del soggetto che intende trasferire la residenza in Italia, si è accennato al fatto che la persona fisica – per beneficiare del regime – deve provenire da Paesi stranieri con cui l’Italia ha stretto rapporti di cooperazione amministrativa. Ebbene, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, si tratta essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, oppure un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
L’agevolazione ha durata massima pari a 10 periodi d’imposta. Pertanto, ad esempio, la persona fisica che trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2021, potrà beneficiare dell’imposizione sostitutiva a partire da tale annualità e fino al 2030 (incluso). Senza, però, possibilità di rinnovare l’opzione alla scadenza.
L’opzione per il regime sostitutivo si perfeziona presentando la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in uno dei comuni del Sud Italia, ed è efficace a decorrere da quella stessa annualità.
Nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare, oltre agli elementi comprovanti le quattro condizioni necessarie per beneficiare del regime, anche gli eventuali redditi di fonte estera che intende escludere dal regime agevolato.
Il soggetto interessato al beneficio fiscale, infatti, potrà comunque escludere dall’applicazione dell’imposta forfettaria sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. In questo caso, però, per i redditi prodotti nei territori in cui il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione, varranno le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia; con eventuale diritto al beneficio del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.