Il contribuente chiede chiarimenti circa la corretta interpretazione del d.m. 7 maggio 2019, il quale disciplina le cause di decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per gli investimenti in start-up/Pmi innovative
Il conferimento di una quota della società innovativa in un Pir non porta alla decadenza della detrazione fiscale pari al 30%
Il caso
Un contribuente dichiara di aver investito 7.500 euro nel mese di ottobre 2019 in società iscritta nel registro delle “start-up innovative”. L’investimento è stato posto in essere tramite una piattaforma di equity crowfunding e la sottoscrizione della quota è avvenuta tramite il servizio di rubricazione quote, offerto da una società di intermediazione mobiliare (Sim), la quale dunque detiene la quota in nome proprio ma per conto del contribuente. L’Istante spiega che la società è una start-up innovativa e che, essendosi verificate tutte le condizioni previste dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, beneficerà della detrazione dall’Irpef del 30% della somma investita. È inoltre intenzione del contribuente istituire presso un società fiduciaria residente in Italia un “Pir alternativo” nel quale verrà conferito anche del denaro.
Il contribuente chiede dunque chiarimenti circa la corretta interpretazione del d.m. 7 maggio 2019, il quale disciplina le cause di decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per gli investimenti in start-up/Pmi innovative, al fine di comprendere se il conferimento della quota detenuta nel Pir alternativo rappresenti una causa ostativa per la fruizione della detrazione fiscale pari al 30% dell’investimento.
Risposta
L’Agenzia delle entrate dopo aver ripercorso i vari decreti e la normativa sui Pir sottolinea come il caso di specie, possa rifarsi alla risposta n.96/2019 dove si era sottolineato come anche le quote di start-up innovative acquistate tramite una piattaforma di equity crowfunding possono essere incluse tra gli investimenti qualificati dei Pir. Si ritiene che il conferimento della quota detenuta dal contribuente in un Pir alternativo, istituito presso un società fiduciaria residente, non costituisce causa di decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per le start-up innovative, non realizzandosi un disinvestimento e permanendo la titolarità dell’investimento da parte del contribuente. “Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto”, conclude l’Amministrazione fiscale.