Dall’anno 2020 i PIR hanno subito un’ulteriore modifica, per cui è stata eliminata la quota del 3,5% per gli investimenti in fondi di venture capital italiani ed è stata inserita la soglia minima del 17,5% quale investimento complessivo dei Pir nei mercati mid Cap e/o small Cap e la soglia minima del 3,5% del valore complessivo degli investimenti del Pir in small Cap. L’investimento massimo consentito in Pir è di 30mila euro all’anno fino a un massimo di 150mila euro complessivamente nei 5 anni. Sono esclusi dal regime agevolativo gli strumenti finanziari emessi da società residenti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni. Con il Decreto-legge 34 del 2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio) sono stati infine introdotti una nuova tipologia di Pir, detti alternativi o Pir Pmi. Per questi nuovi strumenti di investimento è stato previsto l’ampliamento delle attività oggetto di investimento, con l’inserimento dei prestiti e acquisto dei crediti, l’ampliamento dei limiti di investimento indicando la somma massima di 300mila euro all’anno fino a un massimo di un milione e mezzo complessivo. Per poter usufruire del regime fiscale agevolativo i sottoscrittori devono provvedere all’apertura di un rapporto continuativo con un intermediario finanziario e optare per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del DLgs 461/1997. Rapporti continuativi possono essere: un contratto di deposito titoli; una gestione individuale di portafogli (GPM); una polizza assicurativa; un mandato fiduciario con o senza intestazione. Particolarmente interessante è l’indicazione, da parte del legislatore, del mandato fiduciario. Come, peraltro, previsto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/e del 2018, “l’investitore può costituire un piano di risparmio a lungo termine beneficiando del regime in esame anche mediante un rapporto di amministrazione fiduciaria, con o senza intestazione, delle attività finanziarie conferite che possono essere depositate anche presso intermediari non residenti. In caso di amministrazione fiduciaria, con o senza intestazioni dei titoli, più precisamente, la costituzione del piano può essere effettuata presso la società fiduciaria che sarà responsabile della gestione fiscale del piano; o in alternativa presso altro intermediario, diverso dalla società fiduciaria alla quale viene conferito mandato fiduciario all’intestazione del PIR, il quale si occuperà della relativa gestione fiscale mentre la fiduciaria adempie agli obblighi di comunicazione. In tal caso la fiduciaria dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che il fiduciante per conto del quale è effettuato l’investimento possiede tutti i requisiti per usufruire del regime PIR e che tutte le condizioni sono rispettate”. Il riferimento al mandato senza intestazione è alquanto significativo in quanto consente di conferire nel mandato fiduciario anche quei Pir che, per qualunque motivo, non possono essere intestati direttamente alla fiduciaria. Con il mandato fiduciario, l’investitore può sottoscrivere tutti i rapporti continuativi Pir compliant. La società fiduciaria agisce non solo da sostituto d’imposta, ma ha il dovere di verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa affinché l’investitore abbia il diritto di accedere all’applicazione delle agevolazioni fiscali sancite. In presenza di un portafoglio complesso e variegato si può affermare che il mandato fiduciario è l’unico rapporto in grado di garantire l’applicazione del regime agevolativo dei Pir.
Articolo tratto dal magazine We Wealth di marzo 2021