Le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici o centri di ricerca sono deducibili
Ai fini dell’esenzione sull’imposta di donazione per trasferimenti a fondazioni o Onlus occorre avere riguardo allo scopo da questi enti perseguito
Quando opera l’esenzione?
Le donazioni o i lasciti effettuati a favore di enti, fondazioni, Onlus, che abbiano come scopo attività di pubblica utilità o assistenza, studio, promozione della ricerca scientifica, educazione o istruzione, non scontano imposte di successione.
In effetti, se si prende a riferimento l’art. 3 del testo unico sulle successioni e donazioni, è facile apprendere come si applichi un’esenzione per i trasferimenti gratuiti rivolti a:
- Stato, regioni, province e comuni
- Enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione, o altre finalità di pubblica utilità, Onlus e fondazioni bancarie.
Questo vuol dire che, per il nostro ordinamento, tutti i trasferimenti in denaro o altri beni mobili effettuati a favore di soggetti il cui scopo è perseguire un’utilità pubblica, sono da considerarsi esentasse.
Ma non è tutto. L’esenzione, infatti, vale anche per i trasferimenti immobiliari: in tal caso il beneficio si estende anche alle imposte ipotecarie e catastali.
Esclusione dell’esenzione
Come ricavabile, tra le altre cose, dalla pronuncia n. 1149 del 2021 della Corte di Cassazione, lo scopo e le finalità dell’ente o della fondazione è essenziale per l’operatività dell’esenzione.
In questo senso, in certe circostanze, prima di effettuare una donazione o un lascito ad una fondazione o ad un ente, occorre fare una valutazione oculata, in quanto le attività da questo compiute devono essere analizzate caso per caso.
Talvolta, infatti, (nell’ipotesi affrontata dalla Suprema Corte si trattava di Ente ecclesiastico) l’esenzione e il beneficio non può sussistere se l’ente destinatario della donazione svolge, anche in via marginale o strumentale, altro genere di attività; dunque, attività non volta a perseguire la pubblica utilità.
Se l’ente o la fondazione esercita anche altre attività viene meno “ex ante” il presupposto oggettivo dell’agevolazione totale in quanto potrebbe desumersi che la donazione o il lascito sia stato effettuato per finanziare queste “altre attività”; vale a dire attività per le quali l’ordinamento non riconosce una funzione di pubblica utilità.
Deducibilità delle erogazioni liberali
A certe condizioni, quando si effettuano erogazioni liberali a favore di Onlus, fondazioni e associazioni riconosciute, è possibile, inoltre, fruire del beneficio della deduzione.
Più in particolare, le erogazioni liberali ad esempio effettuate da società e imprese a favore di:
- istituti scolastici di ogni ordine e grado
- centri studi e di ricerca scientifica
sono deducibili ai fini Ires (e Irap), per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato; e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.