Nel corso degli ultimi anni il sempre più frequente utilizzo del trust nell’ambito della gestione patrimoniale e finanziaria ha consentito di registrare numerose interazioni del medesimo con il mondo dell’arte e della cultura. Queste ultime venivano già in parte analizzate nel corso del precedente contributo dedicato alla soddisfazione delle esigenze di protezione e riservatezza dei patrimoni artistici con l’ausilio del suddetto istituto.
In quella sede evidenziavamo anche come sostenere l’arte può significare non soltanto intervenire sull’acquisto e sulla conseguente gestione dell’opera finale in nome e per conto di un privato.
Valorizzare il settore creativo e culturale può voler anche dire promuovere il lavoro dell’artista e la consapevolezza della collettività che “non è vero – che è utile solo ciò che produce profitto” . L’istituto del trust, dunque, può ben essere utilizzato per promuovere le potenzialità e ogni forma di espressione artistico – culturale rafforzando, da un lato, immagine e visibilità degli artisti con percorsi personalizzati e, dall’altro, migliorandone le condizioni di conoscenza attraverso l’incremento della fruizione collettiva ed individuale sul territorio.
Il trust, per la promozione ed il sostegno all’attività degli artisti, ha spesso assunto la qualifica di Onlus. L’attuale Ministero del lavoro e delle politiche sociali (allora denominato “Agenzia del Terzo Settore”) – con un atto di indirizzo del 25 maggio 2011 – aveva fatto rientrare tale istituto tra i soggetti Onlus, ricomprendendolo tra “gli altri enti di carattere privato” menzionati dall’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 non richiedendo, dunque, l’appartenenza dello stesso a particolari forme giuridiche. Il suddetto dato veniva confermato dall’Agenzia delle Entrate che – con la circolare n. 38/E del medesimo anno – ammetteva l’iscrizione dei trust all’anagrafe delle Onlus in considerazione della loro soggettività passiva ai fini tributari, purché i medesimi si rivelassero conformi ai requisiti richiesti dall’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997. In particolare, tale disposizione prevedeva che gli enti istituendi svolgessero attività di pubblica utilità in uno dei menzionati settori, tra cui al punto 9 figurava proprio la “promozione della cultura e dell’arte”.
La duttilità dello strumento trust anche in questo caso è stata foriera del raggiungimento di importanti risultati nei più svariati campi del settore artistico. L’esempio maggiormente noto si è avuto, probabilmente, in ambito musicale con il “Pino Daniele Trust Onlus”, istituito per promuovere iniziative di settore nel ricordo dell’artista e che, nel 2016, offriva borse di studio ai giovani talenti dei conservatori musicali italiani. Ancora, di recente istituzione, l’”AIFO Philantropy Trust Onlus”, avente l’obiettivo di sostenere progetti di enti terzi con comprovati risultati ed impatti educativi sulle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate; e l’”Italian Art Trust Onlus” volto al finanziamento, sostegno e promozione di giovani artisti under 35, tramite un moderno sistema di crowfunding.
La promozione dell’arte veniva così garantita tramite il ricorso ad un tipo di trust che godeva del regime tributario di favore riservato alle Onlus in considerazione delle finalità di solidarietà sociale che venivano perseguite attraverso il suddetto istituto. Importanti agevolazioni fiscali venivano altresì previste per le persone fisiche e giuridiche che disponevano erogazioni liberali a sostegno delle suddette attività. Tale fenomeno positivo, tuttavia, sembra trovare una decisa battuta d’arresto nell’eliminazione della figura delle Onlus da parte della riforma del Terzo Settore e nella recente esclusione da parte del ministero del lavoro – con circolare n. 9 del 21 aprile 2022 – dei trust dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
Ad essere cambiato, infatti, è il presupposto di iscrizione allo stesso, secondo cui gli Enti del Terzo Settore vengono ora considerati per la loro soggettività giuridica di cui il trust – per consolidato orientamento giurisprudenziale – risulta essere privo, essendo piuttosto considerato quale insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale e dotato unicamente di soggettività tributaria. Vero è anche che l’Anagrafe delle Onlus verrà soppressa solamente a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio della dovuta autorizzazione da parte della competente Commissione. Fino a tale termine, dunque, la medesima resterà pienamente operativa, consentendo ai trust che rimarranno iscritti di fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus. Tuttavia, le procedure di iscrizione alla relativa Anagrafe sono definitivamente cessate il giorno 22 novembre 2021, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione che erano ancora pendenti in quella data. L’immediata conseguenza negativa consiste, dunque, nell’attuale impossibilità di istituire nuovi trust onlus. Quelli già esistenti, invece, dovranno scegliere se mantenere l’originaria struttura di trust, o trasformarsi in enti – quali associazioni o fondazioni – che consentirebbero loro di continuare a perseguire lo scopo per cui sono stati istituiti nella forma di Ets. La penalizzazione è evidente, soprattutto se si pensa che a non essere stata considerata è la possibilità connaturata alle peculiarità dell’istituto Trust di consentire la promozione di iniziative filantropiche a bassi costi di costituzione e gestione, a differenza di analoghi istituti quale quello della fondazione che richiede un capitale d’avvio decisamente rilevante ed il riconoscimento di preventive autorizzazioni pubblicistiche. Per non parlare della maggiore solidità che i richiamati progetti potevano trarre dall’intangibilità del patrimonio conferito in trust, definitivamente separato da quello del (o dei) disponente/i e non ancora di proprietà dei beneficiari. A non venire valutata, inoltre, è stata anche l’importante professionalizzazione delle richiamate iniziative che consentiva di aprire la porta a soluzioni innovative nell’ambito della promozione di arte e cultura, incentivando la collettività alla partecipazione ed alla conoscenza tramite la prospettazione delle dovute agevolazioni fiscali.
Sarebbe auspicabile un intervento legislativo che meglio chiarisca il futuro prossimo dei trust onlus già esistenti e che riconsideri la possibilità di comprendere tale istituto tra gli enti di cui all’art. 4, d.lgs. n. 117/2017, non perdendo così gli importanti risultati raggiunti e difficilmente replicabili con gli altri strumenti attualmente presenti nel nostro ordinamento giuridico.