Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto l’oro da investimento è prevista l’esenzione Iva
L’Italia quanto a riserve auree occupa i primi posti del podio a livello mondiale
L’Italia, ottava economia mondiale per il Pil, detiene, infatti, con 2.452 tonnellate di oro – costituito prevalentemente da lingotti e in minor parte monete – la terza riserva di oro del mondo.
Ebbene, investire nell’oro può risultare conveniente per tante ragioni e tra queste vengono in rilievo anche i profili fiscali.
In proposito, occorre soffermare l’attenzione sulla recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 897 del 31 dicembre 2021, con cui si è fatta maggiore chiarezza sull’esenzione Iva prevista per le operazioni aventi ad oggetto l’oro da investimento.
La legge n. 7 del 17 gennaio 2000, in attuazione della Direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998, ha introdotto per le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l’oro da investimento un regime speciale Iva che, a certe condizioni, determina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Più nel dettaglio, se nel c.d. oro industriale è disposto uno speciale regime di imponibilità ai fini Iva (ove l’imposta viene assolta dal cessionario, il quale deve integrare con l’Iva la fattura emessa dal cedente rendendosi così contemporaneamente debitore e creditore della stessa nei confronti dell’erario, con il meccanismo del reverse charge), nelle cessioni di oro da investimento – effettuate anche mediante titoli o altri strumenti finanziari – non verrà applicata l’Imposta.
Il regime di esenzione Iva ex art. 10 n. 11) del DPR 633/72 trova applicazione, però, se: a) il contratto abbia ad oggetto la consegna di materiale che, per le sue caratteristiche, è qualificabile come oro da investimento (ipotesi integrata anche quando il contratto individui solo gli estremi del lingotto o della placchetta) e se l’oro (rappresentato o meno da titoli) presenti determinate caratteristiche di forma, peso e purezza. Dette caratteristiche devono sempre sussistere congiuntamente. Pertanto, la mancanza anche di una sola caratteristica incide sulla qualificazione dell’oro che non potrà più considerarsi da investimento (ma industriale), e la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell’Iva da parte del cessionario.