Lo scorso 20 aprile il Parlamento europeo ha approvato il progetto di regolamento relativo ai mercati delle crypto-attività, conosciuto come regolamento sui Markets in crypto-assets (MiCa). Il MiCa fa parte del più ampio pacchetto di iniziative della Commissione sulla finanza digitale, insieme al regolamento Dora (Digital operational resilience act) e al regime pilota sulla Dlt (Distributed ledger technology) in materia di strumenti finanziari.
Crypto-asset e blockchain
Il MiCa ha ad oggetto le crypto-attività, ossia le rappresentazioni digitali di un valore o di un diritto che si possono trasferire o memorizzare elettronicamente, tramite la tecnologia a registro distribuito (Dlt) o una tecnologia analoga. La tecnologia Dlt generalmente impiegata per le crypto-attività è la blockchain, costituita da un registro condiviso tra più blocchi, in cui è possibile registrare transazioni e monitorare lo scambio di asset. Essa offre un sistema sicuro, preciso e trasparente per effettuare e monitorare transazioni in quanto ogni operazione effettuata su blockchain viene registrata sotto forma di un blocco di dati in via immutabile nel registro condiviso.
Ambito di applicazione del MiCa
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il MiCa detta norme uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di tre tipologie di crypto-attività: i token collegati ad attività, i token di moneta elettronica e i token diversi da quelli collegati ad attività o di moneta elettronica.
Per token collegato ad attività si intende un crypto-asset diverso da un token di moneta elettronica volto a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, inclusa la possibilità che faccia riferimento a valute ufficiali (cosiddette fiduciarie).
Per token di moneta elettronica si intende un crypto-asset il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale – fiduciaria.
Inoltre, il MiCa introduce una regolamentazione per i prestatori di servizi per i crypto-asset, analogamente a quanto previsto dal Testo unico della finanza (Tuf) e dalla Mifid per i prestatori di servizi finanziari.
Il regolamento fornisce una lista esaustiva di quali siano i servizi per le crypto-attività:
- a) custodia e amministrazione di crypto-attività per conto di clienti;
- b) gestione di una piattaforma di negoziazione di crypto-attività;
- c) scambio di crypto-attività con fondi;
- d) scambio di crypto-attività con altre crypto-attività;
- e) esecuzione di ordini di crypto-attività per conto di clienti;
- f) collocamento di crypto-attività;
- g) ricezione e trasmissione di ordini di crypto-attività per conto di clienti;
- h) consulenza sulle crypto-attività;
- i) gestione di portafoglio sulle crypto-attività;
- j) servizi di trasferimento di crypto-attività per conto dei clienti.
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del MiCa le crypto-attività qualificabili come strumenti finanziari (ad esempio, azioni emesse sotto forma di crypto-attività), soggette a una specifica disciplina europea (regolamento 858/2022) e, a livello italiano, dal recente decreto-legge 25/2023.
Sono escluse dall’applicazione del MiCa anche le crypto-attività emesse da una banca centrale, ossia le cosiddette central bank digital currencies (Cbdc), comparabili a tutti gli effetti alla moneta legale.
Inoltre, il MiCa non trova applicazione per la moneta elettronica, già da tempo regolamentata a livello europeo e nel Testo unico bancario.
Tuttavia, anche la moneta elettronica, che rappresenta un equivalente digitale della moneta legale – fiduciaria, sarà soggetta al MiCa con riferimento all’emissione di token di moneta elettronica. Proprio per la loro funzione di scambio, anche i token di moneta elettronica possono essere emessi solo da istituti di credito, da istituti di moneta elettronica o da emittenti che comunque rispettino i requisiti già richiesti per gli istituti di moneta elettronica.
Infine, il MiCa non disciplina i cosiddetti non-fungible token (Nft), che in estrema sintesi rappresentano certificati digitali, creati e circolanti su sistemi Dlt, di autenticità e/o proprietà di uno o più beni prevalentemente immateriali (come, oggetti d’arte, videogame, beni da collezione, beni da utilizzare nel cosiddetto Metaverso) e, a differenza dei crypto-asset disciplinati dal MiCa, unici e non fungibili.
Aspetti salienti della disciplina introdotta dal MiCa
Mentre fino ad oggi gli operatori nel settore delle crypto-attività svolgevano la loro attività in un ambito di sostanziale libertà (finora era solo prevista l’iscrizione degli operatori in valute virtuali presso una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’Oam, oltre all’applicazione della normativa antiriciclaggio), col MiCa essi saranno soggetti a una disciplina organica, mutuata da quella sui servizi e sugli strumenti finanziari, relativa alla trasparenza, alla divulgazione, all’autorizzazione e alla vigilanza, nonché alla tutela dei consumatori, i quali dovranno essere informati sui rischi, costi ed oneri derivanti dalle loro transazioni in crypto.
Nella sostanza, i crypto-asset e tutti i servizi ad esse collegati divengono un settore regolamentato, analogo e parallelo a quello degli strumenti e dei servizi finanziari, il quale è soggetto a regolamentazione e a vigilanza da decenni; si tratta di un cambio normativo ma che dovrà ancor più riflettersi in un cambio culturale e di sistema del quale forse non è ancora ben comprensibile (e forse sottovalutata) la portata.
I servizi sui crypto-asset potranno ora essere forniti esclusivamente dagli istituti finanziari (banche, società di investimento e istituti di moneta elettronica), così come da una nuova categoria quali i prestatori di servizi sulle crypto-attività (conosciuti anche come ‘Casp’, crypto-assets service providers).
Mentre gli istituti finanziari potranno fornire i servizi crypto a seguito di una semplice notifica alle autorità di vigilanza nazionali, i Casp dovranno essere autorizzati a seguito di una specifica procedura e, una volta autorizzati, saranno sottoposti a requisiti prudenziali-patrimoniali e organizzativi, analogamente agli istituti finanziari. In ogni caso, in considerazione del fatto che le imprese di investimento e gli enti creditizi sono già soggetti a requisiti organizzativi e prudenziali ai sensi della rispettiva normativa finanziaria e bancaria, il MiCa non richiede per tali soggetti l’autorizzazione allo svolgimento dei servizi sulle crypto-attività (purché, per le imprese di investimento, tali servizi siano considerati equivalenti a quelli per i quali esse sono già autorizzate), ferma restando l’applicazione delle altre norme previste dal MiCa.
Infine, per quanto riguarda l’attività transfrontaliera, il MiCa tiene conto del fatto che, avendo esso a oggetto attività e servizi che per loro natura non hanno una presenza fisica in uno specifico territorio, le relative autorizzazioni hanno valore a livello comunitario e l’attività può essere svolta in altri Stati membri senza necessità di una presenza fisica da parte dell’operatore nei singoli Stati in cui opera; è tuttavia prevista una procedura analoga alla cosiddetta “passaportazione” dell’autorizzazione nel caso in cui un fornitore di servizi intenda svolgere la propria attività in più di uno Stato membro.
Il legislatore ha così assicurato il level playing field tra i fornitori di servizi sulle crypto-attività e gli altri operatori finanziari, in considerazioni dei rischi simili che pongono.
Sulla falsariga della Mifid, il MiCa impone quindi a tutti i fornitori di servizi sulle crypto-attività di rispettare una serie di norme a tutela degli investitori simili a quelle già previste per i servizi finanziari (come, per esempio, in tema di separatezza patrimoniale).
Inoltre, per l’offerta al pubblico delle crypto-attività, il MiCa contiene norme ispirate alla disciplina sul prospetto informativo per gli strumenti finanziari. L’emissione dovrà essere accompagnata dalla pubblicazione di un white paper, contenente informazioni sulle caratteristiche e i rischi delle crypto-attività da emettere.
Analogamente alla normativa sui servizi finanziari, il MiCa contiene una specifica disciplina (anche se semplificata) relativa agli abusi e alle manipolazioni di mercato e sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Vi sono anche norme in tema di sostenibilità, che richiedono a taluni operatori di rendere pubblico il loro consumo di energia.
Prossimi passi e misure transitorie
Quale ultimo passo formale, il MiCa dovrà essere approvato dal Consiglio dell’Unione europea e, una volta approvato, entrerà in vigore 20 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Le singole disposizioni del MiCa troveranno tuttavia applicazione in tempi diversi. Le disposizioni sugli stablecoins (token collegati ad attività e token di moneta elettronica) troveranno applicazione a partire da 12 mesi dopo l’entrata in vigore del MiCa, mentre le restanti disposizioni si applicheranno una volta trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore. L’Eba e l’Esma lavoreranno alla stesura di linee guida e norme tecniche così come la Commissione approverà specifici atti delegati attuativi.
Per gli operatori del mercato è importante tenere conto del fatto che il MiCa prevede delle misure transitorie, per accompagnare il passaggio dal regime attuale alla piena applicazione della nuova normativa.
In primo luogo, le nuove norme sulle offerte al pubblico di crypto-attività (diverse dagli stablecoins) non si applicano alle offerte concluse prima dell’entrata in vigore del MiCa.
In secondo luogo, per le crypto-attività (diverse dagli stablecoins) ammesse alla negoziazione prima della data di applicazione del regolamento, sono previste alcune deroghe dalla disciplina del MiCa.
In terzo luogo, i prestatori di servizi per le crypto-attività che hanno svolto i loro servizi in conformità alle norme prima della data di applicazione del regolamento possono continuare a farlo fino a 18 mesi dopo tale data, o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi del regolamento, se questa data è anteriore.
In quarto luogo, gli emittenti di token collegati ad attività diversi dagli enti creditizi che hanno emesso token entro 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento, possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro l’autorizzazione, a condizione che richiedano tale autorizzazione entro 13 mesi dalla data di applicazione del MiCa.
Infine, gli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività prima dello scadere dei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, possono continuare a farlo fino all’approvazione del White paper sulle crypto-attività, a condizione che ne informino la rispettiva autorità competente.
Sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del MiCa
In caso di violazione delle norme del MiCa, il testo del regolamento prevede che le autorità di vigilanza competenti potranno imporre sanzioni amministrative pecuniarie. L’ammontare delle sanzioni sarà determinato a seconda della gravità della violazione commessa, in considerazione di una serie di elementi tra cui, a titolo esemplificativo, la durata e la frequenza della violazione, se la violazione è stata commessa intenzionalmente o con negligenza, se dalla violazione deriva anche un reato finanziario. L’importo delle sanzioni potrebbe essere particolarmente elevato in quanto Le autorità nazionali condivideranno la competenza sanzionatoria con l’Eba, la quale adotterà sanzioni per le violazioni commesse; per gli emittenti di token collegati ad attività significativi l’importo massimo sarà pari al 12,5% del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, mentre per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi sarà pari al 10% del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione. Le autorità nazionali di vigilanza commineranno sanzioni amministrative pecuniarie negli altri casi, con massimi edittali variabili in base alla violazione commessa (fino a 5 milioni di euro, il 3%, il 5% o il 12,5% del fatturato totale annuo a seconda dei casi).
Conclusioni
Come sopra indicato, vi sarà un periodo transitorio, dai 12 ai 18 mesi dall’entrata in vigore del MiCa, in cui gli attuali operatori dovranno adeguarsi alla nuova normativa la quale, come sintetizzato, prevede adempimenti anche organizzativi e autorizzatori particolarmente onerosi; se, da un lato, è opportuno che gli operatori portino a buon fine prima dell’entrata in vigore del nuovo regime le attività o le operazioni in corso di svolgimento (allo scopo di non dover ricominciare da capo, con spreco del tempo e delle risorse finora impiegate), dall’altro lato è opportuno che inizino a valutare quali attività (con i relativi costi) dovranno compiere e quali autorizzazioni dovranno ottenere per adeguarsi al MiCa e inizino a programmare tali interventi per tempo, onde evitare di trovarsi poi soggetti alle sanzioni, anche gravose, derivanti dalla violazione della normativa, e di non potere più operare nel settore delle crypto-attività.
(Articolo scritto in collaborazione con Paolo Barbanti Silva e Andrea Palumbo, studio legale De Berti Jacchia)
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