Un’attività poco conosciuta e praticata, e a volte messa in secondo piano dal consulente patrimoniale, che consiste nell’interpretazione e applicazione al caso concreto di quelle poche norme (ahimè) contenute nel codice civile che disciplinano il contratto di assicurazione sulla vita, affinché la polizza sia strutturata in modo tale che possa soddisfare al meglio le esigenze di pianificazione successoria (oltre che patrimoniale) del cliente. E, credetemi, il numero di strutture da poter mettere in piedi tende all’infinito (ciascuna con i suoi pro e i suoi contro).
Infatti, seppur con un titolo altisonante, con questo articolo iniziamo una serie di brevi approfondimenti sulla tematica dell’insurance wealth planning. E quale miglior modo se non attraverso una provocante e sommaria comparazione tra assicurazione vita e trust.
E sul punto, prima di dar luogo a fraintendimenti, e che qualche lettore storca il naso, è opportuna una doverosa premessa: tra diritto delle assicurazioni sulla vita e diritto dei trust ci sono molte differenze. Una ovvietà, si potrebbe pensare, in quanto a livello di strutturazione ciascuno strumento possiede molteplici applicazioni e forme (da cui anche l’adozione del plurale “assicurazioni” e “trusts”), e lungi da me da poterle illustrare in questo articolo, ma credo che non si possa comunque escludere a priori l’esistenza di particolari strutture in cui l’assicurazione sulla vita “assume” le vesti di trust.
La prima che può venire in mente, in quanto la più inflazionata, riguarda quella che oltreoceano chiamano “Life insurance trust”. In tale conformazione il trust la fa un po’ da padrone in quanto:
- o governa l’assicurazione sulla vita (i.e. trustee c/o del trust come contraente e/o beneficiario di polizza);
- o resta in trepidante attesa della sua chiusura (i.e. trustee c/o del trust come beneficiario di polizza) come nel caso del testamentary trust (che si istituisce al decesso del settlor testatore) o dello stand-by trust (o dormiente, in quanto già istituto ma che viene dotato del patrimonio al verificarsi di un determinato evento).
A seconda dei casi, l’una e/o altra ipotesi permettono comunque di perseguire egregiamente i bisogni di:
- protezione e segregazione del patrimonio da attacchi esogeni, che viene offerto normativamente, direttamente o indirettamente, ad entrambi gli strumenti (e che giunge ad un doppio strato di “blindatura” nella prima ipotesi); oltre che di
- governabilità del patrimonio da parte del suo (originario) titolare, che risulta maggiormente apprezzabile nella seconda ipotesi, grazie alla possibilità di gestione del contratto riconosciuta al contraente di polizza (rispetto ad un trust genuinamente irrevocabile); ma anche di
- efficienza fiscale e pianificazione, offerta dalla “raffinata alchimia” derivante dalla combinazione tra polizza e trust, che permette di avvantaggiarsi degli ormai rinomati benefici fiscali offerti dalla polizza e dalle infinite doti di flessibilità offerte dall’amministrazione del patrimonio in trust, in particolar modo quando ormai la polizza giunge al suo capolinea (pagamento della prestazione assicurativa ai beneficiari) e il patrimonio deve essere trasferito al trust.
Ma oltre al Life insurance trust, siamo proprio sicuri che invece non esistano altre strutture in cui l’assicurazione vita non possa essere un degno “alter ego” del trust ? Insomma, ipotesi in cui la polizza possa essere un suo valido sostituto, anziché essere un suo mero sussidiario.
Beh, se ci limitiamo a quelle pianificazioni che hanno a riguardo il solo patrimonio mobiliare e sono a beneficio dei membri del nucleo familiare e delle sue generazioni, allora lo sguardo non può che volgere ai c.d. family trust. Anzi, è proprio in questa particolare conformazione che sicuramente si possono apprezzare tutta una serie di aspetti che sono apparentemente assimilabili all’assicurazione vita e che permettono di inquadrare la polizza come un “quasi-trust”.
Innanzitutto, da un punto di vista genetico, entrambi sono sommariamente diretti alla protezione del patrimonio familiare e alla sua amministrazione/gestione a beneficio dei membri della famiglia (i beneficiari), ivi inclusa la trasmissione da una generazione a quella successiva.
In secondo luogo, sia il family trust che l’assicurazione vita si istituiscono – il primo con un atto (il deed of trust) e il secondo con un contratto – ma non si costituiscono come i veicoli societari, non assegnando infatti una autonoma personalità giuridica. Entrambi però hanno l’effetto di produrre la segregazione del patrimonio, ossia quel fenomeno di spossessamento dal suo originario titolare con contestuale creazione di un fondo autonomo separato in capo, rispettivamente, al trustee (il c.d. trust fund) e all’impresa di assicurazione (le c.d. riserve matematiche). Segregazione che è diretta a tutelare il patrimonio da pretese creditorie di terze parti.
Dal punto di vista delle parti coinvolte, invece, possiamo notare una serie di ruoli che sono in senso lato sovrapponibili.
Il trustee è individuabile nell’impresa di assicurazione che amministra e gestisce, direttamente o delegando ad un altro soggetto, il patrimonio del cliente. In proposito, al di là delle diverse categorie di soggetti che possono rivestire la qualifica di trustee, entrambi sono comunque custodi di un precipuo dovere fiduciario nell’amministrazione del patrimonio che gli è stato affidato (i.e. fiduciary duty) ed esercitano le proprie funzioni entro i limiti di quanto prescritto dall’originario titolare del patrimonio nel trust deed o nella documentazione pre-contrattuale relativa all’assicurazione vita (o set informativo).
Passando al settlor, altro non è che il contraente di polizza ma mentre nel primo caso dota il trust del patrimonio, nel secondo paga, con il patrimonio, il premio di polizza. Ma su questo versante, si sarebbe riduttivi se non si sottolineassero anche gli altri vantaggi riconosciuti al contraente di polizza.
Infatti, tra il trasferimento/pagamento del patrimonio dal suo originario titolare (settlor o contraente di polizza) al suo beneficiario (del family trust o di polizza) “ne deve passare di acqua sotto i ponti”. E qui faccio riferimento a quanto poc’anzi citato in merito alle maggiori doti di governabilità, flessibilità e manovrabilità di azione riconosciuti in vigenza dell’assicurazione vita e che si identificano in tutta una serie di diritti che possono essere esercitati dal suo contraente (e a suo beneficio) quali, ad esempio, quello di riscatto, di modifica dei beneficiari e del profilo di investimento della polizza, oltre che di utilizzo della stessa come collateral. Quindi, la polizza dovrebbe permettere un maggior controllo e potere di intervento in capo al suo contraente rispetto al diverso ruolo che è riconosciuto al settlor (di un trust, come si menzionava poc’anzi, genuinamente irrevocabile). Anche se non si può escludere l’ipotesi in cui quest’ultimo, pur non potendo esercitare tali poteri, possa perlomeno ricevere parte dei proventi generati dal family trust: si fa riferimento a quella circostanza in cui l’originario titolare del patrimonio assuma le vesti, oltre che di settlor, anche di beneficiario del reddito generato dal family trust.
E infine abbiamo, per l’appunto, i beneficiari del family trust che, come già anticipato, si identificano in quei soggetti che possono per l’appunto beneficiare dei frutti da questo generati durante la sua vigenza (c.d. beneficiari di reddito) e/o essere destinatari del trust fund alla sua scadenza o al verificarsi di determinati eventi (c.d. beneficiari finali). E qui, rispetto all’assicurazione vita, bisogna fare degli opportuni distinguo.
Innanzitutto, i beneficiari finali del family trust non sono molto diversi dai beneficiari di polizza in quanto destinatari di tale patrimonio al verificarsi di determinati eventi. Ma su quest’ultimo aspetto, il family trust prende il largo dalla polizza in quanto mentre gli eventi al verificarsi del quale il patrimonio viene corrisposto ai beneficiari dell’assicurazione vita si identificano, per l’appunto, in quelli attinenti alla sola vita umana (decesso, entro un certo periodo o no, e/o sopravvivenza ad una certa data), nel family trust invece possono essere i più vari (e variegati) e sicuramente andare oltre quelli propri della polizza.
In merito a tale aspetto, si pensi alla differenza tra beneficiario contingent e vested del family trust che si verifica quando, rispettivamente, la sua designazione sia sottoposta a una qualche condizione (es. raggiungimento di una certa età) oppure no, e indipendentemente dal fatto che nell’uno o nell’altro caso il beneficiario vanti una aspettativa nei confronti del medesimo (ipotesi, ad esempio, del beneficiario finale quando il family trust non è ancora giunto a scadenza). In proposito, e dalla prospettiva dell’assicurazione vita, si potrebbero menzionare tutte quelle fattispecie di clausole beneficiarie, più o meno complesse, che accompagnano la polizza (quali quelle di accrescimento, di sopravvivenza, rappresentazione ecc.) che, anche se da “maneggiare con cura” e da redigersi con cura maniacale da mani artigiane esperte, non possono comunque raggiungere quel grado di profondità e dettaglio che un family trust può offrire.
Infine, la polizza non conosce il ruolo che ricoprono i beneficiari di reddito del family trust. Durante la vigenza dell’assicurazione vita, ogni eventuale prestazione deve essere corrisposta al contraente, e su suo impulso (a differenza del family trust), salvo che il beneficiario di polizza non rivesta anche il ruolo di (secondo) contraente ovvero sia stato designato irrevocabilmente, potendo il tal caso essere destinatario delle somme derivanti da una o più money-out transactions (es. il riscatto). Come ? Anche in caso di designazione irrevocabile ? Ebbene si, in quanto un tale effetto non si può escludere del tutto.
Ma di questa circostanza, così come di altre tematiche relative alla strutturazione con il private insurance, ne tratterò più profusamente in altri articoli. Per adesso, mi faceva piacere introdurre un nuovo concetto, la pianificazione patrimonial-assicurativa, stuzzicando la curiosità del lettore, e in particolar modo del consulente patrimoniale, in merito al fatto che con la polizza (di investimento assicurativo) vita si può fare strutturazione come con qualsivoglia altro strumento di wealth planning.
Qualche anticipazione? Le clausole beneficiarie e alcune strutture più sperimentali che permetterebbero di perseguire le stesse finalità di un dynasty trust, ossia il passaggio generazionale del patrimonio mobiliare senza incorrere in alcuna transfer tax.
À la prochaine.