È d’uopo sottolineare altresì che la fondazione, una volta ottenuto il riconoscimento mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche ex art. 1 D.P.R. 361/2000, gode di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, così realizzando la separazione del patrimonio della fondazione da quello del suo fondatore.
Ciò significa che gli amministratori della fondazione non rispondono mai con il patrimonio personale dei debiti dell’ente, né tantomeno il patrimonio della fondazione può essere attaccato dai creditori personali degli amministratori o dei beneficiari.
In definitiva, appare evidente come la fondazione di famiglia, costituendo un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto al fondatore e agli eredi, consenta una sistemazione del patrimonio in senso conservativo particolarmente penetrante, caratterizzandosi per la personalità giuridica, la segregazione patrimoniale potenzialmente perpetua con vincolo di scopo di pubblica utilità e per il controllo da parte dell’autorità amministrativa.
Tuttavia, bisogna tener conto che tale ente, acquistando personalità giuridica, diventa esclusivo proprietario dei beni di cui è stato dotato, tanto è vero che alla morte di un erede i beni non cadono in successione, e che è sottoposto al controllo e alla vigilanza dell’autorità amministrativa ex art. 25 c.c. Inoltre, a seguito della sua estinzione, i beni possono essere devoluti a terzi, per cui il fondatore può prevedere che, una volta scaduto il termine di durata della fondazione (ad esempio, un determinato numero di anni o il compimento del 45° anno d’età dei propri nipoti), i beni siano attributi a una o più classi di discendenti.
Da ultimo, questo strumento, pur rispondendo all’esigenza di costituire un vincolo al patrimonio della famiglia a tutela dei suoi membri, deve garantire di non ledere le ragioni creditorie e di non entrare in contrasto con la pubblica utilità, che deriva dalla libera circolazione e dallo sfruttamento del patrimonio stesso.