E dunque se il proprio lavoro (e la mansione che si svolge) può essere comodamente essere fatta da casa allora è possibile applicare l’art.90 del decreto Rilancio
Il tribunale di Mantova ha deciso come l’art.90 non abbia valore assoluto. E dunque per questa volta il ricorso presentato dal lavoratore deve essere rigettato
La norma
Il lavoratore in questione ha presentato ricorso contro la sua azienda in base al decreto Rilancio e la norma che prevedeva questa modalità di lavoro anche per tutti quei genitori che hanno a casa figli con meno di 14 anni. Nell’articolo 90 si legge infatti che fino alla cessazione dello stati di emergenza i genitori che lavorano con a casa figli minori di 14 anni hanno il diritto a svolgere il loro lavoro in modalità agile, anche se non ci sono accordi individuali. Da sottolineare che lo stesso articolo sottolinea come questa “eccezione” è possibile solo se la sua mansione è compatibile con lo svolgimento da remoto.
Il caso
La vicenda, su cui poi si è espresso il tribunale di Mantova, riguarda dunque un lavoratore che ha richiesto, basandosi sull’articolo 90 del decreto Rilancio, di lavorare da casa avendo una figlia minore da accudire e di evitare pregiudizi sulla propria salute . Il datore di lavoro non ha però concesso il lavoro agile.
La società ha rifiutato la sua richiesta sostenendo che le mansioni del lavoratore richiedono la presenza fisica in azienda e che dunque non avrebbe potuto svolgere quanto doveva da remoto. Il tribunale di Mantova, dopo aver analizzato la situazione, ha ritenuto e deciso di dare ragione alla società. Il giudice ha dunque affermato che quanto introdotto dal decreto Rilancio non doveva essere considerato come assoluto, ma condizionato al lavoro che il dipende svolge. E dunque se questo è possibile farlo da casa l’art 90 si può applicare senza problemi, se invece c’è bisogno della presenza fisica del lavoratore in azienda purtroppo questo non è più introducibile. Oltre a questo il giudice osserva anche come la motivazione dell’accudire la figlia non è accreditabile, dato che la moglie è un dipendente pubblico e lavora già da casa. Da sottolineare come il tribunale non prende in considerazione la seconda motivazione portata dal dipendente. E cioè il “pregiudizio per la sua salute”. Non lo fa perché è stato solo genericamente accennato senza entrare troppo nel merito.
E dunque in questo caso il dipendente perde il ricorso contro il suo datore di lavoro.