I soggetti obbligati alle comunicazioni sono: il cosiddetto “promoter”, cioè colui che è responsabile della progettazione, commercializzazione, organizzazione e complessiva gestione di un meccanismo transfrontaliero che mette a disposizione per l’attuazione da parte di un’altra persona, il “service provider”, cioè colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, assistenza o consulenza volto all’attuazione del meccanismo transfrontaliero e, in subordine, il contribuente, per la prima volta chiamato in causa da un direttiva in qualità di “attore” nel panorama dello scambio di informazioni, quale destinatario degli effetti del suddetto meccanismo.
Pur riconoscendo l’estrema importanza e utilità delle comunicazioni imposte dalla direttiva, il cui intento pare quello di includere nell’oggetto della notifica tutto quanto sia rimasto fuori dallo scambio automatico di informazioni, si deve rilevare che l’effetto prodotto potrebbe essere quello di una “pancomunicazione”, che potrebbe risultare poco efficiente e onerosa sia per chi è tenuto alla comunicazione, sia per chi la riceve (poiché, verosimilmente, il numero delle notifiche aumenterà esponenzialmente), in quanto rischia di generare, in certi casi, un poco utile “doppione” rispetto alle informazioni già “scambiate” in forza di normative già in atto (Crs).
Gli obblighi di comunicazione ai sensi della Dac6 possono riguardare quindi schemi o progetti che coinvolgono, per esempio, l’impiego di strumenti finanziari fra i quali potrebbero essere ricomprese anche le polizze assicurative unit linked, in quanto intrinsecamente connotate dal coinvolgimento di soggetti residenti in Stati diversi (es. contraente fiscalmente residente in Italia e compagnia assicurativa fiscalmente residente in Lussemburgo, custodian in altro Stato) e passibili di poter essere targate quale strumento utilizzato per il conseguimento di un vantaggio fiscale catalogato come “improprio”.
Tuttavia, nel ricordare che le polizze unit-linked sono soggette a una rigida regolamentazione da parte delle autorità di vigilanza dei Paesi ove risiedono le compagnie assicurative che offrono e commercializzano i suddetti prodotti assicurativi, nonché oggetto di varie normative comunitarie a tutela dell’investitore (es. Mifid2/Idd), esse costituiscono uno strumento di investimento del tutto legittimo nei confronti dei contribuenti/risparmiatori.
A mio avviso, le polizze unit linked potrebbero rientrare nella definizione di meccanismo transfrontaliero, per il quale scatta l’obbligo di comunicazione ai sensi della Dac6, solo qualora si dovesse ravvisare un utilizzo “patologico” del rapporto assicurativo, impiegato impropriamente al solo fine di ottenere un asistematico risparmio sia in tema di imposte dirette sia indirette. Tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, nel caso in cui, a un’attenta analisi del meccanismo di funzionamento della polizza, si dovesse ricondurre in capo al contraente l’effettivo controllo degli asset in polizza attraverso l’esercizio del potere decisionale nella gestione quotidiana di questi ultimi.
Da ultimo si segnala che la direttiva doveva essere recepita da ciascun stato membro entro il 31 dicembre 2019, ma l’iter legislativo in Italia (e anche in altri Paesi europei) si è dilungato e l’emergenza sanitaria in atto ha ulteriormente ritardato l’approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva che a oggi risulta ancora in “bozza”. L’approvazione del decreto diventa tuttavia urgente perché entro il 31 agosto 2020 gli intermediari dovrebbero comunicare tutte le operazioni rilevanti avvenute nell’arco temporale intercorrente fra il 25/6/2018 e l’1/7/2020.