Infatti, come rilevato dall’Ivass nell’ultima relazione annuale sull’attività dell’Istituto, le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario che prevedono criteri di selezione e gestione degli investimenti ispirati alla finanza sostenibile sono nettamente in crescita e, nella seconda metà dell’anno 2020, ben nove prodotti assicurativi del ramo vita Esg compliant di tipo multiramo e unit-linked (ovvero prodotti in cui il valore della prestazione è collegata in tutto o in parte all’andamento di fondi di investimento con finalità Esg) sono stati lanciati da sei compagnie di assicurazione nel mercato italiano.
La prima parte della normativa Esg ha avuto senza dubbio la finalità di ridurre l’asimmetria informativa nei rapporti contrattuali tra le compagnie di assicurazioni e i propri contraenti circa l’integrazione da parte delle prime dei rischi di sostenibilità e la promozione dei fattori ambientali, sociali e a tutela della diversità nella documentazione informativa e pre-contrattuale dei prodotti di investimento assicurativi (i cosiddetti ibips – insurance based investment products). Tuttavia, tali presidi regolamentari potrebbero non essere in quanto tali sufficienti ad indirizzare i flussi finanziari su prodotti assicurativi che perseguono obiettivi sostenibili di lungo termine.
Pertanto, al fine di compiere un ulteriore passo in avanti e di considerare l’aspetto della sostenibilità soprattutto nella fase distributiva degli ibips, il 2 agosto 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento delegato 2021/1257 (“Regolamento Delegato 2021/1257”), che modifica i regolamenti delegati 2017/2358 (in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi) e 2017/2359 (sugli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di tali prodotti). Le disposizioni del Regolamento Delegato 2021/1257 saranno applicabili a partire dal 2 agosto 2022.
Tali modifiche sono volte ad introdurre, rispettivamente a carico del produttore (c.d. manufacturer) e del distributore di prodotti d’investimento assicurativi, un obbligo di integrare i rischi di sostenibilità nel processo di product oversight and governance (“pog”) (quindi in primo luogo nella identificazione del c.d. target market positivo) e di effettuare una valutazione delle preferenze di sostenibilità del cliente a complemento della valutazione dell’adeguatezza e dell’esistenza di eventuali conflitti di interessi. Il Regolamento Delegato 2021/1257 farà in modo che sin dalla fase di ideazione e realizzazione del prodotto assicurativo fino a quella della distribuzione, i fattori esg siano uno dei criteri determinanti nel guidare l’offerta di prodotti d’investimento assicurativi da parte della rete distributiva e allo stesso tempo una modalità più efficiente – rispetto alla semplice trasmissione di informazioni scritte – per fornire al potenziale contraente la consulenza necessaria per decidere di indirizzare i propri risparmi in prodotti sostenibili.
Quanto alla Pog, le proposte di modifica sono volte a far sì che nella fase di identificazione del target market il produttore individui il gruppo di clienti cui indirizzare il prodotto assicurativo prendendo in considerazione, in modo granulare, anche i suoi fattori di sostenibilità; al contrario, tali fattori non dovrebbero determinare l’individuazione di un target market negativo, di modo che prodotti assicurativi collegati ad investimenti che mirano ad attuare obiettivi di sostenibilità rimangano comunque accessibili ai clienti che non hanno specifiche preferenze al riguardo. Anche la fase di testing del prodotto assicurativo rispetto al target market identificato e i flussi informativi tra produttore e distributore delle polizze dovranno tenere in considerazione gli obiettivi di sostenibilità.
Non pochi elementi di incertezza si intravedono tuttavia in relazione al quadro normativo delineato.
Il primo è sicuramente legato alla necessità di assicurare che le regole prefigurate siano effettivamente attuate e si traducano in un comportamento attivo da parte del distributore e del produttore. Il secondo banco di prova di questa normativa sarà quello di riuscire a garantire un’uniformità nella propria applicazione da parte delle reti distributive, specialmente per via dell’utilizzo di concetti lontani – come quello di fattori di sostenibilità – e ancora troppo poco definiti. Solo l’attenzione a queste problematiche accrescerà la fiducia degli investitori nei prodotti assicurativi con finalità Esg e consentirà una vera e propria transizione, non solo economica ma anche culturale, verso una realtà sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e di governance.