La misura punta a ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati
L’autorizzazione è giunta al termine di un’intensa interlocuzione con il ministero del Lavoro e con il supporto della Rappresentanza permanente presso l’Unione europea
Quanto al requisito di svantaggio della lavoratrice, si parla di uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o del rispetto del concetto “priva di impiego”
Dopo l’approvazione unanime del Senato alla proposta di legge sulla parità salariale, che va
ad aggiornare la normativa contenuta nel Codice delle pari opportunità del 2006, anche l’Unione europea mette le donne al centro della propria agenda. Stando a quanto reso noto dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la Commissione ha dato il via libera all’
esonero contributivo al 100% per le assunzioni di donne svantaggiate e per la trasformazione dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nell’importo massimo di 6mila euro annui, come previsto dalla legge di bilancio 2021. “Un’ottima notizia”, nel tweet del ministro Andrea Orlando, che ha ricordato come il Paese continui “ad avanzare sulla strada della parità di genere e dell’occupazione femminile”.
La misura, si legge sul sito del ministero, ha come “scopo principale quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post-pandemica” ed è stata valutata dalla Commissione “come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato”. L’autorizzazione è giunta al termine di un’intensa interlocuzione con il ministero del Lavoro e con il supporto della Rappresentanza permanente presso l’Unione europea. Quanto alle istruzioni relative all’utilizzo dell’incentivo e al recupero degli arretrati, saranno più specificatamente comunicate dall’Inps. Ma come anticipato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale con il messaggio 6 aprile 2021 n. 1421 e previsto nella circolare n.32/2021, il beneficio riguarda le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Quanto al requisito di svantaggio della lavoratrice, si parla di uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o del rispetto del concetto “priva di impiego”, vale a dire che negli ultimi sei mesi non abbia prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o che negli ultimi sei mesi abbia “svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”, spiega l’Inps. Inoltre, tali requisiti devono sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. “Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione”, precisa l’istituto. Potranno infine accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, compresi gli imprenditori e quelli attivi nel settore agricolo. Restano escluse le pubbliche amministrazioni.
La misura punta a ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privatiL’autorizzazione è giunta al termine di un’intensa interlocuzione con il ministero del Lavoro e con il supporto della Rappresentanza permanente presso l’Union…