La prima cosa da ricordarsi è che oltre al 730 si dovrà compilare anche la certificazione unica. La sezione interessata è “dati fiscali”
Inoltre si dovranno allegare anche una certificazione di residenza fiscale all’estero, rilasciata dalla competente autorità estera e una documentazione che certificano l’effettivo esercizio svolto dall’attività lavorativa
Ma andiamo ad analizzare la domanda fatta dalla multinazionale che ha permesso all’Agenzia delle entrate di fornire ulteriori spiegazioni.
Una società figlia, appartenente ad una multinazionale ha assunto il 1° settembre 2009 un dirigente con la carica di Amministratore delegato, che nell’anno fiscale 2019 è risultato essere non fiscalmente residente in Italia. L’Ad per svolgere la sua attività trascorre molto tempo fuori dall’Italia, presso le diversi sedi della società. E dunque la società in qualità di sostituto d’imposta vuole sapere come calcolare le imposte per questo dipendente. Vanno prese in considerazione per il calcolo Irpef solo i redditi che l’Ad ha percepito nello stato italiano o tutto il suo reddito nel complesso?
La società deve considerare solo i giorni di reddito italiano percepito. Per capire questo bisogna fare il rapporto tra il numero di giorni durante il quale si è lavorato in Italia e il periodo totale. Ma cosa deve fare l’Ad? Che documenti deve portare e soprattutto che errori deve evitare di commettere?
1. l’Ad dovrà presentare una certificazione di residenza fiscale all’estero, rilasciata dalla competente autorità estera
2. documentazione che certificano l’effettivo esercizio svolto dall’attività lavorativa
3. Si potrà pagare l’Irpef italiano solo per i redditi dipendenti prestati nel territorio dello stato italiano e non sull’intera retribuzione erogata.
4. Nonostante si sia dipendenti non basta compilare il 730
5. Bisognerà compilare correttamente anche la certificazione unica.
E dunque nella sezione “dati fiscali” si dovrà:
1. Indicare al punto 1 il totale della retribuzione imponibile in Italia
2. Al punto 6 indicare il numero di giorni di lavoro fatto in Italia
3. Al punto 8 scrivere la data di inizio rapporto di lavoro
4. Al punto 10, barrarlo. In questo modo si indica che il lavoratore sta ancora lavorando alla data del 31 dicembre 2019
5. E infine al punto 11, ricordarsi di segnare il codice 4. Questo nel caso in cui non c’è coincidenza tra i giorni di lavoro che danno diritto alla detrazione e la durata del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il soggetto non è italiano e dunque risiede all’estero, in un paese dove esiste la convenzione per evitare le doppie imposizioni, allora dovrà indicare nella certificazione unica l’ammontare di reddito escluso da tassazione, nella sezione “altri dati”.