L’Agenzia delle entrate ha fornito recenti chiarimenti di prassi in tema di applicabilità del regime impatriati con riferimento ai redditi conseguiti a fronte della partecipazione del lavoratore a piani di stock option. Ecco come si è pronunciata
Con risposta n. 854 del 22 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del
regime impatriati con riferimento ai redditi conseguiti a fronte della partecipazione del lavoratore a piani di stock option. L’Agenzia ha confermato che il reddito derivante dall’esercizio dell’opzione
rientra tra i redditi di lavoro dipendente e assume
rilevanza fiscale secondo il principio di cassa, ossia nel periodo di imposta di materiale erogazione nel quale è dunque assoggettato a
tassazione.
Non sfuggono a tale principio i redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di stock option conseguiti da dipendenti che fruiscono del regime per i lavoratori impatriati i quali, secondo l’Agenzia delle entrate, fruiscono della tassazione in misura agevolata applicabile in ciascun periodo d’imposta nel quale sono percepiti. Il principio della rilevanza della “cassa” è stato declinato dall’Agenzia nel caso in cui l’esercizio delle stock option avvenga nel corso del secondo quinquennio di fruizione del regime impatriati per coloro che hanno fruito dell’opzione di cui all’art. 16, comma 3-bis, del D.lgs. n. 147/2015 di guisa che la riduzione della base imponibile sia quella applicabile nel periodo di proroga (il concorso del reddito è dunque previsto nella misura del 50%).
La risposta non affronta i profili transnazionali riguardanti l’applicazione del regime impatriati nei casi in cui i redditi siano percepiti nel periodo d’imposta in cui il soggetto è fiscalmente residente in Italia ma siano collegati a un’attività di lavoro estera. Tuttavia, tali fattispecie fuoriescono dall’ambito di applicazione del regime impatriati, come già chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2021. Il principio di cassa non trova dunque applicazione mancando il presupposto richiesto dall’art. 16 del D.lgs. 147/2015 consistente nello svolgimento in via prevalente di un’attività di lavoro sul territorio italiano. Non va tuttavia ignorata in questi casi la possibilità di applicare ai redditi riferibili ad attività di lavoro svolte all’estero il regime alternativo dei neo-residenti nella misura in cui i redditi siano riferibili (in tutto o in parte) a prestazioni di lavoro esercitate all’estero
In linea con i criteri elaborati dall’Ocse, il collegamento con il territorio italiano si considera sussistente se nel vesting period, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel nostro Paese (sul trattamento fiscale delle stock option e sulla rilevanza del luogo dove è svolta l’attività lavorativa durante il cosiddetto periodo di osservazione cfr. anche circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, parte III, par. 2.1). Ai fini del regime dei neo-residenti, l’individuazione dei redditi di fonte estera – secondo l’Agenzia delle entrate – dovrà essere operata “a specchio” tenendo conto del rapporto che indica: al
numeratore il numero di giorni del periodo di osservazione durante il quale la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e al
denominatore il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni (Cfr. paragrafo 12.14 del Commentario all’articolo 15 del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni). Il criterio di ripartizione del reddito dovrà essere applicato, secondo l’Agenzia delle entrate, in maniera coerente. Il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto dovrà essere individuato con criteri omogenei. Così potrà ritenersi, ad esempio, che i termini del rapporto rispettino il requisito di omogeneità qualora i giorni siano assunti al netto delle festività, week end e ferie e il periodo di lavoro prestato nel paese estero sia calcolato anche esso al netto di festività, week end e ferie.
(Articolo scritto in collaborazione con Mario Tenore, Pirola Pennuto Zei & Associati)
Con risposta n. 854 del 22 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del regime impatriati con riferimento ai redditi conseguiti a fronte della partecipazione del lavoratore a piani di stock option. L’Agenzia ha confermato che il reddito derivante dall’…
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