Infatti, l’obiettivo dichiarato dall’autorità di vigilanza in relazione al proprio intervento regolamentare è quello di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori del settore assicurativo e di rafforzare la tutela del consumatore. A ben guardare, se di razionalizzazione si può parlare sia con riferimento alla Pog che in relazione alle regole di condotta in materia di distribuzione, l’effetto della semplificazione si potrà apprezzare solo in una fase successiva a quella di prima attuazione delle nuove regole, che inizialmente comporteranno sia per le imprese che per gli intermediari oneri maggiori in termini di organizzazione delle proprie funzioni, approvazione di politiche interne, revisione dei propri processi ed accordi distributivi. Auspicabile invece sin dall’entrata in vigore delle nuove regole l’incremento della tutela dei clienti nella fase che precede l’acquisto di un prodotto d’investimento assicurativo.
Entrando nel merito, le nuove disposizioni in materia di Pog impongono alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano e distribuiscono prodotti assicurativi di adottare specifiche regole di governo e controllo del prodotto, a partire dalla fase di ideazione e realizzazione della polizza fino alla sua distribuzione, nonché presidi contrattuali ad hoc, per consentire un adeguato flusso informativo tra i medesimi. Tali regole ruotano intorno alla definizione del c.d. target market, ossia il segmento di clientela cui il prodotto è indirizzato, che ha lo scopo di garantire che i prodotti assicurativi siano realizzati in funzione della specifica tipologia di clientela identificata a priori e collocati a quest’ultima. Ponendo principalmente a carico dell’impresa di assicurazione produttrice la verifica dell’adeguatezza di un prodotto assicurativo al target market, il processo di governo e controllo del prodotto dovrebbe pertanto avere l’effetto di semplificare per il distributore l’individuazione della clientela destinataria dell’offerta e garantire una maggiore protezione dei clienti.
Per quanto riguarda i prodotti d’investimento assicurativi, Il Provvedimento dell’Ivass n. 97/2020 introduce specifiche regole di comportamento applicabili alla distribuzione di IBIPs qualora effettuata da agenti e broker e relativi collaboratori, produttori diretti e imprese di assicurazione e relativi dipendenti, in quanto soggetti alla vigilanza dell’Ivass.
La categoria degli IBIPs – ovvero quei prodotti assicurativi del ramo vita che presentano una scadenza o un valore di riscatto e il cui valore a scadenza o in caso di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato – comprende le polizze vita di ramo I (le c.d. rivalutabili, il cui rendimento è collegato ad una gestione separata), le polizze unit e index linked di ramo III, i prodotti di ramo V (operazioni di capitalizzazione) e le polizze di assicurazione sulla vita che offrono una combinazione di componenti di ramo I e III (c.d. multiramo).
Restano esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto Provvedimento le banche, le Sim ed altri intermediari finanziari ai quali continuano ad applicarsi le regole di condotta stabilite dalla Consob in attuazione della Mifid II, come riviste e coordinate da quest’ultima autorità al fine di garantire omogeneità nella disciplina applicabile ai prodotti di investimento assicurativo.
Con riguardo all’informativa precontrattuale, l’obiettivo delle nuove disposizioni è quello di innalzare il livello di disclosure in favore dei contraenti in relazione alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, in modo da consentire agli stessi di adottare decisioni di investimento informate. A tal fine, si prevede che il distributore consegni al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, copia di una dichiarazione contenente informazioni sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull’attività di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al cliente.
Il distributore sarà soggetto altresì ad obblighi d’informativa nei confronti del contraente con riguardo alla natura, ai rischi sottostanti, ai costi e agli oneri connessi all’acquisto di prodotti di investimento assicurativi, con particolare riferimento alle loro caratteristiche e funzionamento, agli specifici rischi legati all’insolvenza dell’emittente, alla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari sottostanti, all’esercizio del diritto di riduzione e riscatto, all’esistenza di eventuali garanzie o meccanismi di protezione dei premi versati.
Con riferimento agli incentivi – ossia i compensi o le commissioni o i benefici non monetari forniti o ricevuti a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto del cliente – le nuove regole ne prevedono l’ammissibilità solo a determinate condizioni. In particolare, gli incentivi devono avere lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa e non pregiudicare l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. Nella revisione dei propri accordi distributivi, al fine di verificare una possibile ripercussione negativa sulla qualità del servizio prestato al cliente, imprese ed intermediari dovranno prendere in esame una serie di criteri, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti: se il distributore sia indotto ad offrire o raccomandare un particolare prodotto assicurativo a discapito di un prodotto diverso che soddisfi maggiormente le necessità del cliente o qualora il valore dell’incentivo versato o percepito sia sproporzionato in relazione al valore del prodotto e dei servizi forniti ovvero sia ancorato esclusivamente a parametri di tipo quantitativo. In ogni caso, prima della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, il cliente dovrà essere informato circa l’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo.
Specifiche disposizioni sono inoltre introdotte in tema di valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo rispetto alle richieste ed esigenze del cliente, distinguendo tra vendita con e senza consulenza.
In particolare, è sempre prevista la vendita in regime di consulenza obbligatoria nella distribuzione di prodotti IBIPs, salvo che si tratti di un prodotto non complesso. In caso di vendita con consulenza sono previste specifiche informazioni che il distributore deve richiedere al contraente al fine di stabilire se il prodotto è adeguato secondo sue procedure e politiche interne. L’esito della valutazione è contenuto in una apposita dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente e di adeguatezza. Se il prodotto di investimento assicurativo non è ritenuto coerente con le richieste ed esigenze assicurative del contraente o non è ritenuto adeguato o il distributore non abbia ottenuto dal cliente le informazioni necessarie a tale fine, il distributore avrà l’obbligo di astenersi dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal cliente.
In caso di vendite senza consulenza, il distributore dovrà valutare le esigenze e richieste del contraente, nonché il grado di conoscenza ed esperienza del cliente rispetto al prodotto venduto. Fermo l’obbligo di rilascio di una apposita dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente, il distributore potrà tuttavia vendere un prodotto ritenuto non appropriato o in relazione al quale non sono state fornite informazioni sufficienti per valutarne l’appropriatezza, rilasciando apposita dichiarazione.