Il raddoppio dei termini per l’accertamento delle attività detenute all’estero in paradisi fiscali ha efficacia retroattiva
Detenere in Stati o territori a regime fiscale privilegiato investimenti e attività di natura finanziaria determina una presunzione di evasione
E invero, il tema in questione, legato all’applicazione della presunzione di sottrazione a gettito dei proventi e dei redditi percepiti da investimenti o attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, torna attuale a fronte della recente sentenza, n. 8653 del 16 marzo 2022, emessa dalla Corte di Cassazione.
Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul tema, in linea, tra l’altro, con il dettato della succitata norma, la Cassazione ha affermato che sono raddoppiati i termini per l’accertamento relativo alla mancata compilazione del quadro Rw per le attività finanziarie detenute all’estero. Inoltre, a dire dei giudici di legittimità, il raddoppio dei termini si applica retroattivamente, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 12 del d.l. 78/2009, dunque per i periodi di imposta precedenti.
Sono perciò raddoppiati i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero.
In questo senso, detto raddoppio si applica secondo la Corte anche per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della norma (il 1° luglio 2009), quando viene in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi dirottati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.