Esistono delle coperture assicurative per i condomini che consentono di proteggere proprietari, inquilini e amministratori. Possono avere una durata annuale o pluriennale e coprire da eventi che danneggino in tutto o in parte un edificio
Andrea Carbone: “Nel nostro Paese solamente 22 abitazioni su 100 hanno una qualche forma di protezione. Chi non ha una copertura assicurativa rischia di perdere tutto, al netto dell’intervento – spesso parziale – di una polizza condominiale”
Esistono delle coperture assicurative espressamente pensate per i condomini: non sono obbligatorie, ma sono molto utili. Solitamente sono chiamate “Globale Fabbricati”: come dice il nome, consentono di proteggere tutti coloro che sono coinvolti nella vita condominiale: proprietari, inquilini e amministratori. Può avere una durata annuale o pluriennale e coprire da eventi che possono danneggiare parzialmente o totalmente un edificio. Naturalmente possono essere personalizzate in termini di valore economico e di singole casistiche protette: scoppio, incendio, fenomeni atmosferici e allagamenti, tra gli altri. L’immobile di Milano di via Antonini, stando alle cronache, pare che fosse dotato di una copertura di questo tipo del valore di 26 milioni di euro, pari al valore stimato all’epoca per ricostruire da zero il palazzo, arredamenti interni esclusi.
Passiamo ai singoli proprietari: la stipula di una polizza contro incendio e scoppio è obbligatoria per accedere a un mutuo? E cosa copre?
Sì, per stipulare un mutuo è indispensabile avere una copertura assicurativa che tuteli il fabbricato: in caso contrario, infatti, la banca sarebbe esposta al rischio di veder svanire il valore dell’immobile per il quale ha concesso il prestito ed è stata accesa l’ipoteca. Con la copertura assicurativa, sia il proprietario che la banca sono tutelati. Non è invece obbligatorio stipulare tale copertura con la propria banca, sebbene spesso per praticità venga sottoscritta proprio quella offerta dalla banca erogatrice del mutuo, in forma di premio unico. Le coperture solitamente includono incendi, scoppio, perdite di gas, fumo, e così via. Ci sono delle esclusioni, in caso di dolo o incuria, ma a volte anche queste sono coperte. Trattandosi di una materia complessa, è indispensabile farsi aiutare da consulenti assicurativi esperti, che sappiano aiutare a identificare la soluzione più idonea per la propria situazione.
Chi ha ancora un mutuo in essere quanto è “coperto” e in che modo interviene la compagnia assicurativa della banca che lo ha erogato? In quali casi è tenuta al risarcimento?
Il livello di copertura deve essere predeterminato con attenzione: a seconda delle caratteristiche della formula assicurativa e del valore scelto, c’è in effetti il rischio di essere sotto-assicurati e quindi di non vedersi riconosciuto il rimborso integrale del danno subito, oppure di essere sovra-assicurati e quindi di pagare più del dovuto. In condizioni normali, la compagnia assicurativa interviene e, una volta accertato e quantificato il danno, provvede a indennizzare il proprietario che, a sua volta, potrà o provvedere alla riparazione oppure estinguere il mutuo residuo con la banca, a seconda delle situazioni. Come in qualunque contratto assicurativo, una compagnia è tenuta al risarcimento degli eventi espressamente indicati nelle condizioni di polizza, al netto di esclusioni, limitazioni o franchigie: anche per questo motivo è importante leggere attentamente le condizioni contrattuali.
Quanto rischia di perdere, invece, chi ha già estinto il mutuo?
In assenza di mutuo, non vi è obbligatorietà di copertura assicurativa. Ricordiamo che nel nostro Paese solamente 22 abitazioni su 100 hanno una qualche forma di protezione. Chi non ha una copertura assicurativa rischia di perdere tutto, al netto dell’intervento – spesso parziale – di una polizza condominiale. Qualunque proprietario può tutelare la propria abitazione, sia in termini di integrità del fabbricato, sia guardando ai beni e agli arredamenti in essa contenuti, attraverso una copertura assicurativa individuale.
Se un incendio parte da un singolo appartamento, il proprietario è responsabile per tutti gli appartamenti coinvolti? Quali potrebbero essere invece le responsabilità del costruttore?
La risposta dipende dall’esito degli accertamenti dopo l’evento dannoso. L’assemblea condominiale solitamente non ha voce in capitolo ed è solo il giudice a potersi esprimere, dopo le perizie e le indagini, sulle responsabilità da attribuire. Possono essere coinvolti per inadempienze il costruttore oppure l’amministratore di condominio. Oppure può essere accertata la responsabilità di un singolo condomino. In altri casi ancora può essere definita una responsabilità in solido dei condomini, per millesimi. Ogni evento può avere una storia a sé: una copertura assicurativa aiuta a proteggersi a prescindere dalla dinamica che si è verificata.
Cosa possiamo imparare dai due eventi di Milano e Torino?
Come cittadini dovremmo portarci a casa un messaggio importante: per pensare a proteggerci e mettere in sicurezza la nostra abitazione non bisogna aspettare che accadano eventi spettacolari come questi, che monopolizzano i titoli dei media per due o tre giorni. I rischi infatti vanno prevenuti. Assicurarsi significa agire prima che accada un evento dannoso, per tutelarsi. Più rimandiamo una scelta, più ci esponiamo al rischio che un evento dannoso, piccolo o grande, possa accadere. Ecco perché ognuno di noi, almeno una volta all’anno, dovrebbe fare un’analisi del proprio livello di protezione personale, familiare e patrimoniale.