Le clausole di consolidazione o di accrescimento sono infatti quelle pattuizioni in forza delle quali viene disposto che alla morte di uno dei soci si determina l’accrescimento della sua quota in capo ai soci superstiti proporzionalmente alla misura della partecipazione di ciascuno di essi. In altre parole, il patto di consolidazione previsto nello statuto della società semplice determina un automatico accrescimento della quota spettante ai soci superstiti senza subire l’ingresso degli eredi nella compagine sociale.
Tuttavia tale pattuizione potrebbe ledere i diritti degli eredi ponendosi in totale contrapposizione con le norme che regolano il fenomeno successorio. Per tale motivo le clausole di consolidazione sono ritenute valide purché non privino gli eredi del loro diritto di liquidazione della quota. Infatti da un lato è vero che gli eredi del socio non hanno alcun diritto di entrare in una società a base personale come la società semplice: ciò garantisce gli altri soci ed evita loro di subire l’ingresso in società di soci non graditi. Dall’altro il diritto degli eredi è limitato al contenuto economico della partecipazione sociale caduta in successione.
Al contrario le clausole di consolidazione cosiddette pure prevedono l’accrescimento di quota a favore degli altri soci superstiti senza l’obbligo di liquidare gli eredi del socio defunto e sono generalmente ritenute invalide in quanto costituiscono un patto successorio vietato dalla legge.
Nel caso della Dicembre s.s. la clausola originaria presentava un’ulteriore variante: era previsto che nel caso di morte di un socio la sua quota si consolidasse automaticamente in capo ai superstiti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni ma agli eredi del socio defunto era previsto spettasse unicamente una somma di denaro pari al capitale sociale conferito, da rimborsare, peraltro, senza interessi, entro un anno dalla morte del socio.
Alcuni hanno espresso dubbi sulla validità di una clausola di tale tenore, contenente la previsione della liquidazione a favore degli eredi del mero valore nominale delle quote. Tuttavia è possibile inserire una clausola ad hoc nel contratto sociale per dettare i criteri per il calcolo del valore della quota.
È di tutta evidenza come una previsione di tale portata possa comportare conseguenze molto gravose (fra tutte la possibilità di lesioni di interessi in capo agli eredi del socio defunto), ma allo stesso tempo garantire uno strumento molto efficace di pianificazione successoria o di mantenimento del controllo in capo a soggetti voluti dai fondatori.