L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 74/2021 ha fornito spiegazioni in merito al credito
Si potrà ottenere anche se si trasforma la società di persone in una di capitali solo per ottenere l’agevolazione
Il caso
L’istante, società in nome collettivo, chiede la corretta interpretazione dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede per le società a responsabilità limitata il riconoscimento di un credito d’imposta in presenza dei requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
Con riferimento alla società istante, al momento attuale sussistono i requisiti previsti alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ma non anche il requisito della forma di società di capitali. Al riguardo, la società intende trasformarsi in società a responsabilità limitata con iscrizione nel registro delle imprese entro il 31 dicembre 2020 e procedere ad un successivo aumento di capitale sociale a pagamento entro la stessa data, al fine di fruire delle agevolazioni previste dall’articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020. L’istante, pertanto, chiede conferma della possibilità di beneficare della disciplina agevolativa di cui al citato articolo 26.
Soluzione
L’articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020 reca misure di “rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni“, riconoscendo delle agevolazioni a fronte di aumenti di capitale di alcuni tipi di società (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società europee e società cooperative europee) nel rispetto delle condizioni previste nello stesso articolo.
Le caratteristiche da avere per vedersi il credito di imposta sono:
- a) presenti, nel periodo d’imposta 2019, un ammontare di ricavi superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;
- b) abbia subìto a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33 per cento;
- c) abbia deliberato ed eseguito tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020, entro il 30 giugno 2021, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Tra le misure di sostegno è previsto un credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in favore della società e un credito di imposta alle società stesse pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto.
Nel caso di specie, si legge nella risposta dell’Agenzia delle entrate, la società istante sostiene che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, sussistano i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 26, se la società viene trasformata in impresa a responsabilità limitata entro il 31 dicembre 2020 e i soci effettuino entro la medesima data gli aumenti di capitale sociale. In base al dato letterale delle disposizioni contenute nell’articolo 26, non appare preclusa la fruizione delle descritte agevolazioni nel caso in cui una società assuma una delle forme giuridiche richieste per effetto di un’operazione di trasformazione, da porre in essere prima dell’effettuazione dell’aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni. D’altra parte, anche qualora la trasformazione di una società di persone in società di capitali sia dettata dall’intenzione di beneficiare delle agevolazioni in argomento, l’assunzione della veste giuridica di società di capitali non fa venir meno l’obiettivo dichiarato del legislatore di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.