La disciplina sulle convivenze di fatto non prevede, a differenza di quanto non accada per le unioni civili, sufficienti tutele in ambito successorio e patrimoniale
È opportuno individuare i negozi giuridici e gli strumenti contrattuali idonei a tutelare il patrimonio dei conviventi
Per tutelare e proteggere il patrimonio dei conviventi nel modo corretto non bisogna escludere l’opportunità di ricorrere ad una pianificazione patrimoniale e successoria
Nello specifico, si tratta delle convivenze di fatto e delle unioni civili.
La disciplina sulle convivenze di fatto, invece, contempla l’unione di due persone (dello stesso sesso o di sesso diverso), unite da un legame affettivo stabile e duraturo, che potrà essere formalizzato con una dichiarazione al Comune di residenza.
Se per le coppie dello stesso sesso unite civilmente, non si pongono problemi di natura patrimoniale e successoria, potendo le stesse (tra le altre cose) instaurare il regime di comunione dei beni e adottare il regime del fondo patrimoniale, diverso discorso deve essere fatto per il caso delle convivenze di fatto.
Nella disciplina sulle famiglie di fatto, in effetti, ad eccezione del fatto che il convivente – come accade nel matrimonio o nelle unioni civili – potrà partecipare agli utili e agli incrementi dell’impresa individuale del compagno imprenditore, sussistono numerose incertezze e lacune normative; sia in ambito patrimoniale che successorio.
In ambito successorio, il convivente superstite non gode di alcun diritto sull’eredità del partner defunto, tanto che si tratti di successione legittima, quanto di successione necessaria.
Tuttalpiù, sarà possibile destinare al convivente superstite, ove nominato nel testamento quale erede, la quota disponibile; vale a dire la quota di eredità di cui il testatore può disporre a piacimento, nel rispetto dei diritti dei legittimari.
Tra conviventi, inoltre, non si instaura il regime di comunione sugli acquisti: in questo senso, ogni partner rimane titolare esclusivo dei beni che acquista e, in mancanza di un apposito contratto, i rapporti patrimoniali all’interno della coppia resteranno, di fatto, privi di una specifica regolazione.
In primo luogo, deve prendersi in considerazione il contratto di convivenza.
La coppia di conviventi, infatti, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, potrà stipulare un contratto (da trasmettersi all’ufficio anagrafe del comune di residenza), attraverso cui disciplinare le modalità di contribuzione ai bisogni della famiglia e regolare i rapporti e le questioni patrimoniali. In questo modo, ad esempio, si potrà ottenere la messa in comune dei diritti maturati, e dei beni acquistati, nelle more della convivenza.
In secondo luogo, poiché non è data la possibilità ai conviventi di istituire un fondo patrimoniale (trattandosi, quest’ultimo, di una convenzione matrimoniale), occorre porre l’attenzione sull’opportunità di costituire un vincolo di destinazione, o istituire un trust.
Con il vincolo di destinazione sarà possibile destinare beni immobili o mobili registrati ad uno scopo meritevole di tutela, limitando così l’esposizione dei beni alla responsabilità patrimoniale.
Il testamento con vincolo di destinazione (ad esempio sulla casa di proprietà a favore di un figlio, concedendo l’usufrutto al convivente), permetterebbe di apporre un vincolo sul bene, separandolo dalla restante massa patrimoniale e proteggendolo da eventuali aggressioni di terzi.
Mediante l’istituzione di un trust (eventualmente trust auto-dichiarato, fattispecie in cui il disponente rimane proprietario dei beni e coincide con il trustee), si potrebbero, invece, ottenere altri effetti protettivi sui beni a favore del convivente.
Ebbene, quando si parla di convivenza di fatto, che sia determinata da coppie dello stesso sesso o di sesso diverso, sono numerose le criticità che possono emergere.
In questi termini, può rivelarsi utile analizzare esaustivamente la struttura del patrimonio, in tutte le sue componenti, ricorrendo anche all’ausilio di consulenti esperti in pianificazione successoria e patrimoniale.