Lo studio dell’Ocse ha dunque analizzato il comportamento di 50 paesi nei confronti delle valute digitali
A ottobre 2020, stando all’ultimo report pubblicato la capitalizzazione delle valute digitali è arrivato a 390 miliardi
L’Ocse nel suo report sottolinea come per esempio le possibilità di usare questi cripto asset per evadere non sono ancora state del tutto esplorate. A livello europeo si sta iniziando ad affrontare il tema ma ci sono troppi aspetti ancora non conosciuti e che potrebbero essere dei problemi in futuro, se non normati a dovere. Soprattutto se si pensa che le varie banche centrali stanno pensando e studiando come introdurre una valuta digitale nel sistema finanziario (l’euro digitale ne è un esempio).
Lo studio dell’Ocse ha dunque analizzato il comportamento di 50 paesi nei confronti delle valute digitali. Ha quindi cercato di capire quali sono le norme in campo e cosa si può fare per migliorarle o attuare un approccio comune.
Partiamo proprio delle imposte sul reddito (che sono il cuore della questione). Nella maggior parte degli stati esaminati le criptovalute vengono considerati come beni immateriali. I redditi derivanti dall’attività di mining e dagli scambi sul mercato sono dunque tassati come plusvalenze oppure come redditi di capitale. C’è poi una minoranza di paesi che fa una distinzione tra attività professionali o di impresa e attività occasionali. In questo caso i ricavi derivanti dalla prima categoria (attività professionali o di impresa) sono tassati come reddito, mentre nel secondo caso (attività occasionali) si tassano le plusvalenze.
Altra differenza riguarda le forme di scambio tra le criptovalute. In questo caso c’è un gruppo di paesi che considera queste in grado di generare base imponibile, mentre altre giurisdizioni esenta gli scambi tra i diversi tipi di valuta virtuale. Infine c’è una parte minoritaria dei paese considerati che non considera imponibili le transazioni in criptovalute.
Infine per quanto riguarda le imposte indirette, la quasi totalità degli stati considera le attività che coinvolgono le valute virtuali come esenti o non imponibili. Tra questi si può ritrovare il regime Iva in vigore nell’Unione europea, in seguito alla decisione della Corte di Giustizia. Nel 2015 si decise infatti che gli scambi fatti in Bitcoin sono esenti ai sensi della Direttiva Iva.