Dal 6 luglio al 12 ottobre 2022, è stata indetta dalla Commissione Europea una consultazione in materia di evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva con l’obiettivo di limitare l’attività di quei soggetti che, in quanto consulenti o intermediari, facilitano con il proprio operato quelle pratiche, vuoi di natura organizzativa vuoi di natura giuridica, finalizzate al cd. profit shifting diretto ad un’artificiosa riduzione del carico fiscale.
La consultazione è volta a preparare le istituzioni europee a una nuova tornata riformistica che si inserisce a pieno titolo nei numerosi strumenti di repressione, non più solo della pianificazione fiscale aggressiva, ma del ben più grave e pericoloso fenomeno di evasione fiscale.
Dall’analisi di tale consultazione, emerge che essa abbia ad aggetto due distinti fenomeni abusivi: da un lato l’evasione fiscale e dall’altro la pianificazione fiscale aggressiva.
L’evasione fiscale integra un comportamento illegittimo con cui il contribuente mira ad ottenere un abbattimento del carico fiscale mediante una diretta e immeditata violazione di norme tributarie.
Su un differente piano ontologico e giuridico si pone la pianificazione fiscale aggressiva, che può essere intesa come una – pur sempre abusiva – strumentalizzazione delle disposizioni tributarie, con l’obiettivo di ottenere una riduzione del carico fiscale che, pur non essendo immediatamente contra legem, integra, comunque, un atteggiamento contrario ai vigenti canoni normativi.
La pianificazione fiscale aggressiva può essere considerata come una forma potenziata e sovranazionale di elusione fiscale, in quanto sia l’una che l’altra comportano un aggiramento della norma tributaria, senza, tuttavia, integrarne una diretta violazione.
Essa può essere considerata come una categoria concettuale del diritto tributario internazionale, consistente nello sfruttamento delle differenti legislazioni dei vari ordinamenti tributari al fine di conseguire vantaggi d’imposta che gli Stati non avrebbero, altrimenti, concesso.
Come è noto, tali pratiche sono fortemente scoraggiate a livello europeo stante la circostanza per cui minano e limitano il mercato unico, compromettendone la stabilità e il buon funzionamento.
La consultazione in commento è rivolta a Stati membri e autorità pubbliche, ad associazioni di categoria (con specifico riferimento a quelle che si occupano di consulenza fiscale e generici servizi di natura tributaria), ma anche ad individui ed Ong, esponenti della dottrina e accademici.
La finalità, come chiarito dalla stessa Commissione in un apposito comunicato, è quella di “raccogliere le opinioni delle parti interessate sul ruolo dei fattori abilitanti che contribuiscono all’evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, l’entità del problema, la necessità di un’azione dell’UE e le potenziali risposte politiche”.
Per raggiungere tale obiettivo, è stato sviluppato un apposito questionario, disponibile nelle principali lingue dell’Unione Europea e reperibile online.
Allo stato attuale, stando ai dati resi pubblici dalla stessa Commissione, la maggior parte delle informazioni provengono da Italia, Francia e Spagna; inoltre, oltre il 50% dei partecipanti al questionario di consultazione sono state, finora, persone fisiche.
Un intervento, ripreso dalla stessa Commissione, che pare opportuno segnalare, fa riferimento al parere dell’Istituto Italiano Tributaristi (Italia), che, pronunciandosi sul tema, afferma: “Il ruolo degli operatori (cd facilitatori) nella pianificazione fiscale aggressiva e/o nel favorire l’evasione deve essere assolutamente posto sotto il controllo da parte dell’UE in collaborazione con le nazioni comunitarie. Bisogna però evitare forme di eccessiva burocratizzazione in quanto andrebbero a detrimento degli operatori corretti e del libero scambio di beni e servizi. E’ necessario un sistema di scambio dati sugli operatori economici” (R. Alemanno).
Le istituzioni europee sono, da un decennio ormai, impegnate nel limitare il fenomeno dell’erosione fiscale, almeno a livello unionale, attraverso la previsione di una complessa disciplina, quale quella elaborata in seno alla c.d. Dac (Directive on Administrative Cooperation) volta a dotare le amministrazioni tributarie dei diversi Stati Membri di una serie di strumenti utili a fronteggiare – e talvolta finanche anticipare – pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, imponendo a carico degli intermediari sempre maggiori obblighi di comunicazione, trasformando, di fatti, il ruolo del consulente in quello di “garante” della genuinità delle operazioni poste in essere dal contribuente.