Per essere legittima, una fondazione, deve perseguire anche uno scopo di utilità sociale
Se i beneficiari risultano esercitare un’ingerenza nella gestione della fondazione, questa deve essere considerata una struttura interposta
Le fondazioni, come noto, sono enti costituiti da un complesso di beni su cui insiste un vincolo di destinazione e, per la loro natura, risultano particolarmente indicate per la protezione del patrimonio familiare e per facilitare il passaggio generazionale della ricchezza.
In effetti, le fondazioni, in particolare quelle definite “di famiglia”, a certe condizioni permettono non solo di perseguire scopi di utilità sociali (necessari per la legittimità dell’ente), ma anche di proteggere la ricchezza familiare dalle pretese dei creditori, erogando rendite ai discendenti attraverso il patrimonio segregato.
Esistono varie tipologie di fondazioni ma, senza dubbio, quelle definite “di famiglia” rispondono meglio all’esigenza di garantire la protezione della ricchezza. Vi sono però dei casi in cui sulla fondazione di famiglia insistono delle patologie che possono portare a dei risvolti imprevisti, soprattutto in
ambito fiscale, a carico delle parti coinvolte.
Questo caso si configura quando, ad esempio, all’interno di una fondazione di famiglia i beneficiari del patrimonio in essa segregato esercitano un’ingerenza nell’attività di gestione.
In questa ipotesi, la fondazione agli occhi del fisco risulta un mero schermo. Vale a dire, una struttura interposta idonea a solo a mascherare gli effettivi beneficiari dei redditi prodotti tramite la fondazione.
Sul punto, ha reso chiarimenti l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 9/2022, la quale ha ritenuto integrata la fattispecie di interposizione di persona nel caso di una fondazione di famiglia del Liechtenstein (nella lingua locale, denominata Stiftung) nella quale, i beneficiari italiani esercitavano una rilevante ingerenza.
Più nel dettaglio, dal punto di vista delle imposte dirette, l’Agenzia ha chiarito che il reddito prodotto dalla fondazione (nel caso di specie, attraverso la vendita di un bosco sito in Austria) avrebbe dovuto considerarsi come reddito dei beneficiari.
Così come accade nei
trust, la fondazione per essere considerata
soggetto passivo ai fini delle imposte dei redditi deve tenere separate le attività di gestione e amministrazione, esercitate sui beni segregati, da ogni forma di ingerenza che non sia riconducibile ai soggetti preposti alla gestione del patrimonio.
In buona sostanza, se viene riscontrata un’influenza dei beneficiari nella gestione del patrimonio, i redditi prodotti dalla fondazione verranno tassati in capo a questi ultimi.
Per essere legittima, una fondazione, deve perseguire anche uno scopo di utilità socialeSe i beneficiari risultano esercitare un’ingerenza nella gestione della fondazione, questa deve essere considerata una struttura interposta
Le fondazioni, come noto, sono enti costituiti da un complesso di ben…