Nonostante ciò e nonostante il fatto che se ne senta parlare con sempre maggiore frequenza, tali enti vengono spesso tra loro confusi o impropriamente indicati.
Di cosa parliamo realmente quando parliamo di fondazione e archivio d’artista?
Facciamo un po’ di chiarezza.
Cos’è una fondazione d’arte?
Da un punto di vista giuridico, la fondazione è un’organizzazione stabile dotata di personalità giuridica privata e regolata dal Codice Civile, che si avvale di un proprio patrimonio per la realizzazione di uno scopo, che deve essere lecito e avere un interesse collettivo.
Nelle fondazioni d’arte il fondatore generalmente persegue uno scopo riconducibile ad attività di divulgazione, valorizzazione e promozione artistica, impiegando la propria collezione d’arte per finalità di pubblico interesse e utilizzando le risorse finanziarie di cui dispone per attività educative, culturali, religiose, sociali (o affini), oppure per sostenere artisti e/o altri enti.
Come si costituisce una fondazione?
In via generale, le fondazioni vengono costituite dal fondatore attraverso un atto unilaterale (il c.d. atto di fondazione) nella forma dell’atto pubblico (c.d. inter vivos) o, in alternativa, tramite testamento (c.d. mortis causa).
In entrambi i casi, il fondatore può decidere se specificare fin da subito nell’atto di fondazione tutti gli elementi dell’organizzazione richiesti dal nostro ordinamento (quali la denominazione della fondazione, la sede prescelta, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’ente, le modalità di erogazione delle rendite e le eventuali indicazioni relative all’estinzione e alla trasformazione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio), oppure se limitarsi a indicare lo scopo perseguito dalla fondazione e il patrimonio devoluto all’ente per il suo sostentamento (c.d. elementi essenziali), delegando ad un terzo (ovvero agli eredi/legatari) l’integrazione degli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 16 del Codice Civile.
Per quanto riguarda le fondazioni d’arte, quindi, è importante tenere presente che le stesse devono essere dotate – fin dal principio – oltre che della collezione d’arte, anche di un patrimonio idoneo e sufficiente a mantenere in vita l’ente e a perseguire le finalità di divulgazione e/o promozione artistica prefissate.
Come acquisisce personalità giuridica la fondazione?
Come accennato, una volta costituita, la fondazione per poter operare deve necessariamente essere dotata di personalità giuridica e, quindi, essere riconosciuta.
Tale riconoscimento avviene attraverso una procedura ad hoc, nel corso del quale l’ufficio competente per territorio e materia (es. Regione o Prefettura) valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, la liceità dello scopo e l’adeguatezza del patrimonio conferito.
Una volta ottenuto il riconoscimento, la fondazione viene iscritta nel registro delle persone giuridiche, così acquisendo una sua personalità giuridica (distinta da quella del suo fondatore e degli amministratori) e un’autonomia patrimoniale perfetta.
Le molte vesti della fondazione d’arte
Grazie alla sua flessibilità, la fondazione è un istituto che si presta a una molteplicità di interpretazioni e già solo nel mondo dell’arte nostrana ne possiamo scoprire moltissime declinazioni.
Esistono fondazioni legate a un singolo medium artistico (come la Fondazione Forma per la fotografia di Milano, spazio interamente dedicato alla fotografia d’autore, oppure la Fondazione Fotografia di Modena, centro espositivo e di formazione interamente dedicato alla fotografia e all’immagine contemporanea), oppure fondazioni dedicate a un singolo artista (quali la Fondazione Lucio Fontana, la Fondazione Arnaldo Pomodoro, la Fondazione Piero Manzoni a Milano; la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico a Roma; la Fondazione Calzolari a Fossombrone (PU); la Fondazione Giacomo Manzù ad Aprilia; la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri a Perugia; la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova a Venezia, tutte impegnate a conservare, divulgare e valorizzare il patrimonio dell’artista a cui sono dedicate).
Ancora, ci sono fondazioni che mirano a rendere pubbliche piccole o grandi raccolte di collezionisti privati, oppure fondazioni interessate a promuovere giovani artisti emergenti (la Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea a Roma) e fondazioni che rappresentano importanti testimonianze di un periodo di storia italiana (come la Fondazione Boschi Di Stefano a Milano, che raccoglie una selezione di circa trecento opere rappresentative dell’arte italiana della prima metà del XX secolo).
Se da tempo la fondazione è la modalità di “apertura al pubblico” prediletta dai piccoli collezionisti, di recente tale istituto è stato sempre più frequentemente utilizzato anche dai grandi imprenditori legati al mondo dell’arte, ovvero da poli museali che scelgono questo tipo di organizzazione per poter beneficiare di una struttura gestionale più agile (si pensi alla Fondazione MAXXI di Roma).
Cos’è, invece, un archivio d’artista?
Prendendo in prestito la definizione fornita dall’Associazione italiana archivi d’Artista (AitArt), l’archivio di artista è “un ente culturale dinamico costantemente impegnato nell’aggiornamento e nell’organizzazione di documentazione sulla figura e sull’opera di un artista, con il duplice scopo di promuoverne la conoscenza e di catalogarne la produzione autentica nella massima trasparenza di metodo e di rapporti”.
Da un punto di vista giuridico, manca una normativa che definisca e disciplini puntualmente questo istituto, la cui veste formale è mutevole e dipende dalle finalità perseguite dall’archivio.
Diversamente dalla fondazione, l’archivio non necessita di essere riconosciuto formalmente e non richiede una specifica forma giuridica. Infatti, sebbene nella maggior parte dei casi gli archivi vengano costituiti nella forma di associazione, esistono altresì archivi costituiti in capo a fondazioni o comitati, ovvero archivi privati costituiti come società o addirittura privi di una precisa forma giuridica.
Inoltre, a differenza dalle fondazioni d’arte che – come abbiamo visto – sono dotate di un proprio patrimonio in cui vengono fatte confluire le opere d’arte del fondatore, generalmente le associazioni-archivi d’arte non hanno in dotazione un proprio patrimonio e non detengono la proprietà delle opere catalogate. É quindi prassi che all’archivio partecipi anche il proprietario delle opere d’arte e/o il titolare dei diritti morali d’autore sulle opere (l’artista, se ancora in vita, oppure i suoi eredi), rendendo così possibile la gestione e disposizione delle opere da parte dell’archivio.
Qual è il compito di un archivio d’artista?
Uno dei compiti fondamentali dell’archivio è quello di raccogliere meticolosamente tutti i documenti inerenti l’attività e la vita dell’artista, al fine di farlo divenire strumento di ricerca per studiosi, critici e curatori. Sempre più frequentemente, infatti, oltre alle opere, l’archivio mira a raccogliere e organizzare anche immagini, descrizioni tecniche, informazioni sulle esposizioni, bibliografie, corrispondenza, dati e informazioni personali dell’autore.
Ogni archivio richiede un costante impegno e ha una storia a sé. Gli approcci tenuti nelle operazioni di raccolta e catalogazione, così come la struttura e la natura dell’archivio, sono infatti intrinsecamente e profondamente legati alla storia e alla tipologia dell’operato dell’artista cui si riferiscono.
Tali attività di raccolta possono essere svolte durante la vita dell’artista – scenario ideale, ove è l’artista stesso a fornire dati e documenti completi sulla propria storia professionale e personale, nonché a guidare l’archivio nel valorizzare e tramandare la sua opera fornendo la migliore chiave di lettura del percorso effettuato – oppure dopo la sua morte, normalmente per mano dei suoi eredi.
Fondazioni e archivi d’arte a confronto
Come abbiamo visto, gli archivi d’arte hanno una forma più snella e meno vincoli rispetto alle fondazioni, dal momento che non necessitano né di un formale riconoscimento giuridico, né di un proprio patrimonio separato e adeguato al raggiungimento dello scopo, né sono soggetti a particolari controlli (interni/esterni) di legittimità sugli atti di gestione.
Nonostante ciò, entrambi gli istituti sono preposti alla promozione e valorizzazione delle opere di un artista (occupandosi di gestire i rapporti con i musei ed eventuali accordi per prestiti o comodati) e sono soliti svolgere l’importantissima funzione di garanzia di autenticità delle stesse.
Quest’ultima attività è di grande importanza per il mercato dell’arte e può essere svolta personalmente dall’artista (se ancora in vita, come nel caso dell’Archivio Emilio Isgrò o della Fondazione Arnaldo Pomodoro), ovvero dai suoi eredi/familiari (come nel caso dell’Archivio Giuseppe Ajmone o dell’Archivio Piero Dorazio). Peraltro è importante sottolineare che l’autentica da parte di fondazioni e archivi può avvenire sia attraverso l’emissione di appositi certificati di autenticità (c.d. autenticazione diretta dell’opera), sia attraverso l’inserimento (o il diniego d’inserimento) dell’opera nell’archivio dell’artista (c.d. autenticazione indiretta dell’opera).
Se quindi la scelta di creazione di una fondazione piuttosto che di un archivio d’artista è discrezionale e dipenderà dalle specifiche finalità perseguite dall’artista e/o fondatore, nonché dalle sue disponibilità patrimoniali, è bene sottolineare che entrambi gli istituti si sono ritagliati un ruolo essenziale nella garanzia della qualità delle informazioni nel mondo dell’arte e rappresentano preziosi alleati per la tutela e la promozione del patrimonio artistico ed economico degli artisti.