Le Sgr gestiscono i fondi comuni di investimento raccogliendo i risparmi di molteplici soggetti al fine di investirli, formando un unico patrimonio detenuto in diverse attività finanziarie o immobiliari
I fondi comuni d’investimento sono istituiti e gestiti da Sgr, mentre i titoli del fondo vengono custoditi da una banca depositaria con il compito di verificare la legittimità delle attività svolte
Si tratta di uno strumento finanziario che rientra nella categoria del risparmio gestito e consiste in una cassa collettiva all’interno della quale confluisce la massa liquida accantonata da un determinato numero di risparmiatori.
I fondi di investimento, anche detti Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio), si occupano della gestione collettiva del risparmio e dei relativi rischi. Più nel dettaglio, gli Oicr sono organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio – gestito nell’interesse degli investitori (ma in autonomia dagli stessi) -, è raccolto tra una pluralità di soggetti mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, nonché investito in strumenti finanziari, partecipazioni o altri beni mobili o immobili.
Gli Oicr sono istituiti e gestiti da un soggetto, società di gestione del risparmio, Sgr, – trattasi di operatori finanziari certificati dotati di personalità giuridica e capitale distinte da quelli del fondo – per l’acquisto di titoli o immobili. Pertanto, la Sgr, intermediando finanziariamente, si occuperà di amministrare il risparmio per conto terzi e, al contempo, ottimizzare il rendimento in rapporto ai rischi.
Fatta questa breve premessa, è importante comprendere quali sono i regimi fiscali applicabili agli Oicr.
Gli Oicr con sede in Italia, non soggiacciono all’imposizione sui propri redditi e non devono corrispondere alcuna imposta sostitutiva sul risultato della gestione del fondo, stante il fatto che in forza del principio di cassa i proventi percepiti verranno tassati direttamente in capo ai partecipanti; nel momento in cui i fondi comuni vengono liquidati o nel momento in cui l’investitore riceve i proventi del suo investimento.
La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, allinea, inoltre, alla disciplina italiana il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da Oicr esteri istituiti entro l’Ue o in stati appartenenti allo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato livello di scambio di informazioni.
Per quanto riguarda il regime fiscale di tassazione ai fini delle imposte dirette che grava sui partecipanti privati che detengono le quote di un fondo di investimento non immobiliare occorre fare riferimento al regime di tassazione dei redditi di capitale (art. 44, co. 1 lett. g del TUIR).
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Organismi di investimento collettivo del risparmio – al di fuori dal regime di impresa – è applicata una ritenuta del 26% (pari al 12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati).
La ritenuta è applicata sull’ammontare dei proventi distribuiti in ragione della partecipazione al fondo e dei proventi derivanti dalla differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri collaborativi e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati
È bene specificare che la ritenuta verrà applicata, rispettivamente, a titolo d’acconto se i proventi sono percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale; a titolo di imposta negli altri casi, ove si tratti di soggetti che operano al di fuori dell’esercizio di impresa o se esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società
I fondi comuni di investimento rappresentano un valido strumento di investimento e di gestione del risparmio; da un lato, hanno un basso profilo di rischio, stante il fatto che l’attività dell’intermediario consiste nell’investimento in asset sicuri, idonei a creare valore e vantaggi di rendimento; dall’altro, sono accessibili a molti soggetti, prescindendo dal fatto che questi detengano – o meno – ingenti somme di denaro.
Allo stesso tempo, i soggetti interessati, che intendono aderire ad un fondo di investimento, devono considerare l’ipotesi di rivolgersi ad un consulente esperto che sappia indirizzare, in ragione delle esigenze e delle capacità da investire, verso lo strumento migliore.