Secondo alcune stime rilasciate dall’Agenzia delle entrate, oltre il 75% delle famiglie italiane risiede in una casa di proprietà
Le indicazioni del Mef e una recente ordinanza della Cassazione permettono di fare chiarezza sulle esenzioni e detrazioni fiscali in ambito immobiliare
Anche i soggetti proprietari di immobili, infatti, a fronte delle misure adottate mediante i decreti connessi all’emergenza, sono risultati destinatari di alcuni benefici fiscali. Tra questi, degno di nota è quello che concerne la possibilità di godere per l’anno 2020 dell’esenzione dell’Imposta municipale propria (Imu).
Sul punto, con riferimento alla dichiarazione Imu per l’anno di imposta 2020, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 giugno 2021, di recente il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti utili, mettendo in chiaro che l’obbligo dichiarativo a carico del soggetto passivo sussiste anche ai fini dell’esenzione dell’imposta.
È su quest’ultimo punto che, in particolare, si sofferma il Mef. In effetti, poiché il Comune potrebbe non essere a conoscenza dell’avvenuta fruizione da parte del contribuente del beneficio fiscale dell’esenzione correlato all’emergenza epidemiologica da covid-19, il soggetto passivo è comunque tenuto a presentare la dichiarazione Imu entro il 30 giugno 2021, barrando la casella esenzione.
E invero, oltre ai vantaggi fiscali correlati all’esenzione Imu, occorre segnalare un’altra opportunità legata al settore immobiliare.
Si tratta della possibilità di detrarre dall’Irpef gli interessi del mutuo acceso per avviare i lavori di ristrutturazione di un’unità immobiliare di un familiare.
Il diritto alla detrazione degli interessi sul mutuo fondiario, non rappresenta una novità di per sé. Il tema è però tornato attuale a fronte di una recente ordinanza (n. 16984, del 16.06.2021) della Corte di Cassazione.
Nell’ordinanza depositata i giudici hanno riconosciuto che al figlio – cui viene concesso un mutuo fondiario (garantito da ipoteca) per i lavori di ristrutturazione dell’unità immobiliare di un familiare – nel caso di specie, della madre – spetta la possibilità di beneficiare della detrazione dall’Irpef degli interessi e degli oneri accessori. Fino al massimo del 19% e per un ammontare complessivo pari a 2.582,28 euro.
Nel dettaglio, i giudici di Cassazione, al contempo, hanno avuto modo di chiarire che, come disciplinato dall’art. 15 comma 1 ter, Tuir (rubricato detrazioni fiscali), il diritto alla detrazione degli interessi a favore del familiare non opera automaticamente, ma è condizionato alla destinazione dell’immobile per il quale è stato contratto il mutuo.
Per beneficiare della detrazione, infatti, si deve dimostrare che – entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori – l’immobile è adibito ad abitazione principale del proprietario, del titolare di altro diritto reale o di un familiare.
Ebbene, queste sono solo alcune delle possibilità che permettono di godere di benefici fiscali in ambito immobiliare. Occorre però, per scongiurare di andare incontro a conseguenze avverse, mantenere alta l’attenzione e verificare gli adempimenti richiesti e le condizioni previste.