Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Sostegni bis” ha previsto un regime di esenzione, ai fini Irpef, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione di partecipazioni al capitale di start up o PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025.
Dopo un travagliato percorso dovuto ai dictat tra le varie forze politiche in seno al Governo, in data 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 73, meglio noto come Decreto “Sostegni-bis” laddove, oltre alla proroga e modifica dei “consueti” rimborsi per le attività che hanno subito un calo del fatturato a seguito dell’evolversi della pandemia in corso, sono state introdotte delle agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up e Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative.
Nel dettaglio, l’art. 14 del Sostegni-bis ha disposto la non rilevanza, ai fini fiscali, di due tipologie di plusvalenze realizzate da investitori persone fisiche (operanti direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, purché al di fuori dell’attività d’impresa), ossia:
- plusvalenze (qualificate e non qualificate) realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in start-up e PMI innovative, acquisite dall’1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 mediante sottoscrizione di capitale sociale e detenute per almeno tre anni (art. 14,commi 1 e 2);
- plusvalenze (qualificate e non qualificate) realizzate mediante la cessione a titolo oneroso in società anche non “innovative” (eslcuse le società semplici e gli enti ad esse equiparati), a condizione che tali plusvalenze siano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in partecipazioni in start-up e PMI innovative, mediante sottoscrizione di capitale sociale da effettuarsi entro il 31dicembre 2025 (art. 14, comma 3).
Con riferimento all’ultimo punto preme evidenziare come la norma, al contrario di quanto previsto dal comma n. 2 (che impone una detenzione minima di 3 anni per l’applicabilità dell’agevolazione), non faccia riferimento ad un periodo minimo di detenzione della partecipazione oggetto di investimento nella start-up o PMI innovativa. Ragion per cui verosimilmente, l’investitore ben potrebbe procedere in questa ipotesi, con intenti meramente speculatori. Tale atteggiamento evidentemente, mal si concilia con la ratio della norma, che si ispira a promuovere investimenti duraturi, volti a far reperire a start up e PMI innovative propri mezzi di finanziamento, alternativi ai tradizionali affidamenti bancari, al fine di sviluppare la proprio attività di impresa.
È auspicabile evidentemente che tale lacuna normativa venga colmata nella conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.
Per completezza si ricorda che una start-up può essere considerata innovativa allorquando rispetti almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
- sostenga spese per attività di ricerca e sviluppo per un ammontare pari ad almeno il 15% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione;
- dal punto di vista del know-how, risulti titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato;
- impieghi personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori oppure almeno 2/3 con laurea magistrale).
Del pari, una PMI può essere considerata innovativa qualora rispetti uno dei seguenti requisiti soggettivi:
- sostenga spese per attività di ricerca e sviluppo per un ammontare pari ad almeno il 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione;
- dal punto di vista del know-how, risulti titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato;
- impieghi personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori oppure almeno 1/3 con laurea magistrale).
Al verificarsi delle suddette condizioni dunque, la plusvalenza risulta esentata dall’imposta sostituiva sui
capital gains, con un
risparmio pari al 26%.
Si tratta a ben vedere di un risparmio di imposta di non poco conto che ben potrebbe “invogliare” a investire nel capitale sociale di start-up e PMI innovative. Il tutto ovviamente, purchè le suddette disposizioni vengano autorizzate dalla Commissione Europea (la quale dovrà valutare la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato) che, attualmente, non si è ancora pronunciata.
Dopo un travagliato percorso dovuto ai dictat tra le varie forze politiche in seno al Governo, in data 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 73, meglio noto come Decreto “Sostegni-bis” laddove, oltre alla proroga e modifica dei “consueti” rimborsi per le attività che hanno subito un …
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