Conte prova a riaccendere il motore dell’Italia per avviare la fase 2 dell’emergenza sanitaria
Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle finanze: “Abbiamo approvato un decreto imponente e gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell’economia”
Economia, finanza e fisco, tra gli assi di intervento del governo per una manovra da 55 miliardi di euro finanziata con debito pubblico
Contributi a fondo perduto per imprese e autonomi, ecobonus per l’efficienza energetica e rilancio dei Pir sono alcune delle misure attivate
Si tratta di una manovra da 55 miliardi contenuta in più di 250 articoli di legge e che viene finanziata con il deficit pubblico.
Vediamo allora alcune delle anticipazioni più significative che il decreto rilancio prevede in campo finanziario, economico e fiscale in attesa del testo ufficiale che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e dei miglioramenti che saranno apportati in sede di conversione in legge del provvedimento.
Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell’Irap dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
Contributi a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva di cui al Tuir, con redditi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (con alcune eccezioni a cui questo limite non si applica).
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; del 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Credito di imposta per gli affitti
La misura prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Per le strutture alberghiere il credito spetta indipendentemente dal volume d’affari registrato nel periodo di imposta precedente.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Incentivi agli investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate da epidemia covid-19
Per l’anno 2020, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese aventi sede in Italia o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, con fatturato tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro, danneggiate dall’epidemia covid-19.
Ecobonus edilizia e sisma bonus
Si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. Attualmente il vantaggio fiscale è spalmato in dieci anni ed è del 65% con un vantaggio fiscale massimo di 100 mila euro sulla coibentazione termica degli edifici.
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
Vengono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
La norma prevede che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Incentivi per gli investimenti nell’economia reale (Pir)
L’articolo introduce una misura di carattere strutturale volta a incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (Pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.
La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i Pir dall’art. 1, commi da 100 a 114 della legge di bilancio per il 2017, tende a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo Pir con dei vincoli di investimento più specifici.
Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.
Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento:
– sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del Tuir, sia per le partecipazioni non qualificate;
– sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
In considerazione degli effetti dei provvedimenti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, la norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600 del 1973, 54-bis del Dpr n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.
Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24
A decorrere dall’anno 2020, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di a) atti di accertamento con adesione; b) accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis del D.Lgs. 546/1992; c) accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, dell’articolo 52 del Dpr 131/1986, e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 346/1990; e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione; f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
La disposizione differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.
Il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nell’anno in corso può essere eseguito entro il 10 dicembre 2020 senza la “tolleranza” di cinque giorni.
Infine, viene rimossa la preclusione prevista dalle norme vigenti alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.
Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione
Si prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.
Tax credit vacanze
Viene riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast.