Con la risposta ad interpello n. 463/2022 l’Agenzia delle Entrate si è recentemente pronunciata sugli obblighi di monitoraggio fiscale applicabili alle imprese di assicurazione operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (c.d. “Lps”), statuendo che vi sono soggette fin dal 2017 tutte le compagnie aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro che siano “stabilite senza succursale” sul territorio della Repubblica italiana.
Come noto, la normativa sul monitoraggio fiscale disciplinata dal d.l. n. 167/1990 impone agli intermediari finanziari – tra le altre cose – l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai trasferimenti in entrata e in uscita dal territorio italiano di fondi (attualmente eccedenti la soglia di €5.000, ma in precedenza la soglia era pari a €15.000) effettuati da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, da enti non profit e da alcune società di persone (società semplici o società analoghe ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986).
Gli “intermediari finanziari” soggetti a tali obblighi sono attualmente individuati mediante rinvio ad alcune disposizioni del d.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio (il “Decreto Antiriciclaggio”). Più precisamente, l’articolo 1 del d.l. n. 167/1990, come modificato dall’articolo 8, comma 7, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con effetto dal 4 luglio 2017 include tra tali intermediari alcuni dei soggetti elencati all’articolo 3 del Decreto Antiriciclaggio tra cui “gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma [n.d.r. comma 2] aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana”.
Tale particolare categoria di intermediari finanziari “stabiliti senza succursale” è stata specificamente inclusa nella normativa antiriciclaggio dall’art. 1 del citato d.lgs. n. 90/2017 con effetto dal 4 luglio 2017. Tuttavia, lo stesso Decreto Antiriciclaggio richiedeva alle Autorità di vigilanza di settore di adottare le necessarie disposizioni di attuazione, tra cui l’individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi, soddisfatti i quali i soggetti obbligati avrebbero dovuto adottare apposite procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela. Nel settore assicurativo tali disposizioni di attuazione sono state emanate solo con il provvedimento Ivass n. 111 del 13 Luglio 2021 ed, per le imprese di assicurazione stabilite senza succursale, esplicano i loro effetti dal 1 gennaio 2022.
Con l’istanza di interpello oggetto del presente intervento, una compagnia estera operante in Italia in Lps ha quindi chiesto conferma all’Agenzia delle Entrate che anche gli obblighi di monitoraggio fiscale possano ritenersi applicabili solo a far data dall’entrata in vigore del predetto provvedimento Ivass, e quindi solo dal 1° gennaio 2022. A parere della compagnia istante, infatti, sarebbe ragionevole ritenere che solo da tale data le compagnie estere in regime di Lps, che soddisfano i relativi requisiti dimensionali ed organizzativi fissati (e si qualificano quindi come “stabilite senza succursale” ai fini antiriciclaggio), siano soggette anche agli obblighi di antiriciclaggio.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto diversamente poiché la disciplina del monitoraggio fiscale individua i soggetti tenuti ai relativi obblighi richiamando il solo art. 1, comma 2 del Decreto Antiriciclaggio e non anche le disposizioni che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi.
Alla luce di tale considerazione, l’Agenzia trae la conclusione che l’identificazione delle imprese di assicurazione “stabilite senza succursale” soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale debba essere effettuata in virtù del mero rinvio all’art. 3, co. 2 del Decreto Antiriciclaggio, senza tener conto di eventuali limiti e condizioni posti dall’Ivass per individuare le compagnie estere che ricadono nell’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio.
Inoltre, considerando il dettato normativo chiaro e completo fin dalla sua introduzione, avvenuta – come detto – ad opera del d.lgs. n. 90/2017 ed in vigore dal 4 luglio 2017, l’Agenzia statuisce che l’eventuale omesso adempimento dei relativi obblighi di comunicazione è pienamente sanzionabile già dal luglio 2017, non potendo in alcun modo invocarsi alcuna incertezza interpretativa circa l’ambito di applicazione della norma.
L’Agenzia coglie l’occasione anche per chiarire che l’eventuale esercizio, da parte delle compagnie estere operanti in Italia in regime di Lps, dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva disciplinata dall’art. 26-ter del d.p.r. n. 600 del 1973 sui redditi di capitale corrisposti a soggetti fiscalmente residenti in Italia non sarebbe sufficiente ad esonerare la compagnia dagli obblighi di monitoraggio fiscale.
Viene infatti ribadito che l’applicazione di tale imposta sostitutiva ai redditi di capitale di fonte estera non è misura che possa, di per sé, escludere la polizza e le movimentazioni finanziarie ad essa connesse dall’ambito di applicazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
Al contrario, l’Agenzia conferma laddove il trasferimento di fondi da/verso l’Italia sia effettuato tramite un intermediario finanziario (ad esempio una banca) fiscalmente residente in Italia e di per sé già obbligato a monitorare tale flusso di fondi ai sensi del dl n. 167/1990, l’assicuratore UE operante in Italia in regime di Lps non sarà tenuto agli obblighi di monitoraggio.