Prima di procedere all’analisi delle ultime novità in materia, vale la pena ricordare le principali caratteristiche dei Pir nella loro versione originaria.
I Pir possono costituirsi tramite l’instaurazione di rapporti di custodia o amministrazione ovvero di gestione individuale di portafoglio purché soggetti al regime del risparmio amministrato, e di ogni altro stabile rapporto con un intermediario abilitato per il quale si sia optato per il regime del risparmio amministrato. Inoltre, i Pir possono essere costituiti anche tramite la stipula di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ovvero, indirettamente attraverso l’investimento in quote/azioni di Oicr c.d. Pir-compliant, ossia Oicr che investono negli strumenti finanziari che le norme in esame definiscono qualificati ai fini Pir in linea con i limiti ed i vincoli di seguito riepilogati.
Il regime di esenzione fiscale previsto per l’investimento nei Pir è inoltre soggetto ai seguenti limiti e vincoli.
- Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo Pir e può investirvi un importo massimo di Euro 30.000 annui ed Euro 150.000 complessivi (c.d. plafond di investimento annuale e complessivo).
- Gli investimenti inseriti nel Pir devono essere detenuti per un periodo minimo di almeno 5 anni (pena il recupero delle agevolazioni fiscali godute).
- Gli investimenti che compongono il Pir devono rispettare determinate caratteristiche sotto il profilo qualitativo (natura e tipologia di strumenti finanziari) che della loro composizione quantitativa. Più precisamente:
(a) in ciascun anno solare di durata del piano (per almeno i due terzi dello stesso) le somme o i valori destinati nel piano devono essere investiti (direttamente o indirettamente) per almeno il 70% (quota obbligatoria) del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia;
(b) viceversa, il residuo 30% (quota libera) del valore complessivo del piano può essere destinato ad ogni altro investimento che non abbia le caratteristiche per essere considerato un investimento qualificato, oppure in impieghi di liquidità (per es.: depositi e conti correnti).
(c) La norma prevede, inoltre, che la suddetta quota obbligatoria del 70% debba essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle incluse nell’indice Ftse Mib o indici equivalenti di altri mercati.
- La tipologia degli investimenti che compongono il Pir in base alle predette percentuali minime (ovvero a quelle di volta in volta applicabili in base alla normativa vigente) deve essere verificata dal gestore del piano stesso, per ciascun anno solare di vita del piano, per un periodo di tempo almeno pari ai due terzi di ciascun anno.
Le principali modifiche normative e la circolare n.19/E del 2021
La disciplina regolatrice dei Piani di risparmio individuale, come anticipato, ha subito molteplici modifiche, in particolare:
- con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (d.l. n. 124/2019) è stata attuata una riduzione dal 30% al 25% della quota minima (a valere sulla quota obbligatoria) dell’investimento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib di Borsa italiana o in indici equivalenti e è stata introdotta una quota minima del 5% (a valere sulla medesima quota obbligatoria) di investimento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib o Ftse Mid Cap di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, applicabile ai Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con il Decreto Rilancio (d.l n. 34/2020), invece, al fine di incentivare gli investimenti (sia di capitale che di debito) nel mondo delle società non quotate (prevalentemente imprese di minori dimensioni) , sono stati introdotti i Pir c.d. alternativi che si affiancano ai Pir “ordinari”, superando quindi il limite dell’unicità del Pir. Nel caso dei Pir alternativi, le soglie di investimento massimo agevolabile sono notevolmente superiori rispetto a quelle in un Pir ordinario (rispettivamente Euro 150.000 annui – poi innalzati a Euro 300.000 – e Euro 1.500.000 complessivi per il Pir alternativo rispetto agli Euro 30.000 annui/150.000 complessivi previsti per un Pir ordinario) e, quanto alla composizione degli investimenti, la disciplina impone che per almeno i due terzi dell’anno solare almeno il 70% del valore complessivo del piano sia investito (direttamente o indirettamente) in strumenti finanziari di imprese (fiscalmente residenti in Italia oppure Stati membri EU o SEE ma con stabile organizzazione in Italia) diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib o Ftse Mid Cap di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- ancora, con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) è stato introdotto in relazione ai Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 un credito d’imposta pari alle possibili minusvalenze derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che tali strumenti siano detenuti per almeno 5 anni e che il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite.
In considerazione del complesso stratificarsi della normativa e del suo tecnicismo, risulta particolarmente prezioso il recente intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 19/E del 2021, ha fornito una lettura schematica e sistematica della disciplina dei Pir.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Pir ordinari rientrano anche le quote di S.r.l. ma solo se offerte al pubblico, mentre tale limite non sussiste nel caso in cui si tratti di quote detenute nell’ambito di un Pir alternativo.
Ancora, l’Agenzia specifica che è possibile cumulare le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti nei Pir con quelle previste per l’investimento in start up e in Pmi innovative.
Per quanto riguarda il credito d’imposta introdotto con la legge di Bilancio 2021 rispetto agli investimenti nei Pir alternativi, è stato chiarito che tale credito è compensabile anche con imposte diverse dall’Irpef e con i contributi eventualmente dovuti dall’investitore, precisando che l’investitore può in ogni caso applicare, in alternativa alla fruizione del credito, il regime di deducibilità delle minusvalenze.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per gli Oicr Pir alternativi costituiti nella forma chiusa (Fia chiusi, riservati e non riservati), l’holding period sarà calcolato a far data dal momento dell’assegnazione delle quote o azioni dell’Oicr (che solitamente coincide con la data di chiusura delle sottoscrizioni delle quote/azioni). Inoltre, sempre con riferimento agli investimenti in Fia chiusi, l’Agenzia ha precisato che, laddove l’importo sottoscritto sia versato in un’unica soluzione, il regime agevolato Pir si applicherà limitatamente alle quote corrispondenti al plafond di investimento annuo (pari a Euro 300.000), mentre l’ammontare eccedente può essere considerato nell’anno successivo per l’ammontare che trova capienza nel plafond annuale.
La Legge di Bilancio 2022
Considerato quanto sopra, la Legge di Bilancio 2022 si inserisce in un quadro già ricco nonché complesso di stratificazioni normative in materia. L’intervento, tuttavia, questa volta non è stato strutturale o qualitativo in relazione alla identificazione delle tipologie di investimenti definibili Pir-compliant, ma ha provveduto esclusivamente ad innalzare i limiti di investimento nei Pir, applicabili ai piani costituiti fino al 31 dicembre 2019:
- Il limite annuale è stato elevato da 30.000 a 40.000 euro;
- Il limite complessivo è stato elevato da 150.000 a 200.000 euro.
La finalità della norma è, quindi, quella di potenziare tale strumento ed attrarre ulteriore risparmio destinato a finanziare a lungo termine le imprese private italiane, fornendo ai contribuenti un margine maggiore per usufruire del beneficio fiscale consistente nel regime di esenzione dei redditi di natura finanziaria derivanti dagli strumenti detenuti nel Pir.