Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27 settembre 2023 annuncia: è stato approvato un decreto-legge “che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”. Il testo, tra l’altro, “proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività”.
È ciò che ci si aspettava.
Sarebbero scaduto il prossimo 30 settembre (ovvero il 2 ottobre, cadendo il 30 settembre di sabato) il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023; ma quello che troverà attuazione nel prossimo decreto “Proroghe Fisco” non è stato il primo tentativo di proroga compiuto in questi giorni.
La facoltà accordata dal comma 133 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) consente di rideterminare il valore delle cripto-attività, incidendo sul parametro quantitativo da prendere in considerazione, al fine di determinare le plusvalenze imponibili ai sensi del “nuovo” articolo 67 del Tuir. L’opportunità concessa dal legislatore è sicuramente da accogliere in senso positivo, ma richiede una valutazione analitica dei benefici effettivi, variabili caso per caso.
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Un passo indietro sulle cripto-attività
La legge di bilancio 2023 introduce la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, secondo il quale le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività sono soggette a imposta sostitutiva (aliquota del 26%) se, complessivamente, non inferiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Secondo la nuova disciplina, pertanto, la base imponibile sulla quale operare l’aliquota “ordinaria” del 26% è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero il valore normale delle cripto-attività) al momento della cessione e il costo o il valore di acquisto.
Se, presumibilmente, il valore di cessione sarà determinato solo nel momento di futuro realizzo, occorre ricordare che il costo d’acquisto deve risultare da elementi certi e precisi (come da idonea documentazione d’acquisto). In assenza di tali elementi, il costo è pari a zero.
Cosa cambia ora con la nuova proroga infrannuale
Grazie alla nuova proroga infrannuale, invece, in caso di rimborso o cessione a titolo oneroso delle cripto-attività o permuta con altre cripto-attività, il contribuente potrà quantificare le relative plusvalenze non basandosi sul costo di acquisto, bensì considerando il valore che tali cripto-attività hanno assunto al 1° gennaio 2023.
Per fare ciò, la norma richiede il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 14% del valore (integrale) che tali cripto-attività andranno ad assumere.
La valutazione di convenienza è, quindi, da effettuarsi caso per caso, considerando altresì che, con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva (ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata) l’opzione si considera perfezionata e il contribuente può avvalersi immediatamente del valore rideterminato ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del Tuir.
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate
A livello operativo, occorre tenere a mente alcuni aspetti peculiari esplicitati dall’Agenzia delle entrate nella bozza di circolare pubblicata dal 15 giugno scorso.
In primo luogo, qualora il contribuente disponga di più cripto-attività e intenda di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, esso “è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione.
Ad esempio se il contribuente alla data del 1° gennaio 2023 detiene n. 10 bitcoin e n. 20 ethereum e decide di rideterminare solo il valore dei bitcoin deve rideterminare il valore di tutti i n. 10 bitcoin detenuti”.
In secondo luogo, il valore al 1° gennaio 2023 sul quale applicare l’imposta sostitutiva “deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa” ovvero, qualora ciò non sia possibile, “tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate”.
In merito al versamento, il comma 135 (art. 1, Legge n. 197/2022) ricorda che l’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima gravano gli interessi del 3% annuo, il cui versamento coincide con la scadenza delle singole rate.
Per la compilazione del modello F24, l’Agenzia delle entrate (cfr. risoluzione n. 36 del 26 giugno 2023) individua il codice tributo “1717” da porre nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, alle quali saranno cumulati gli interessi nell’ipotesi di versamento rateale.