Uno di questi è il problema che si pone in sede di conferimento di partecipazioni ed eventuale presunzione di realizzo di plusvalenze. Procediamo con ordine.
L’apporto di beni in trust – comprese le partecipazioni societarie – configura un’operazione che, ai fini delle imposte dirette, è sostanzialmente neutra. Ciò ovviamente sul presupposto che i beni conferiti siano estranei al regime di impresa, altrimenti, in caso di trasferimento da parte dell’imprenditore di beni relativi all’impresa verso finalità estranee ad essa, si va incontro al realizzo – in capo al disponente – di componenti positive di reddito.
In tutti gli altri casi il trasferimento di beni al trust – in assenza di corrispettivo – non genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore, né in capo al trust o al trustee. Non si hanno nemmeno sopravvenienze attive in capo a quest’ultimo (ex art. 88, comma 3, lett. b) Tuir), poiché i beni trasferiti non si confondono con il patrimonio del trustee imprenditore, costituendo un patrimonio separato.
Il trust assume quindi il valore fiscale che il bene aveva presso il disponente.
In che senso?
Come noto, il regime del risparmio amministrato è stato concepito – tra l’altro – per permettere all’investitore di demandare gli obblighi di liquidazione dell’imposta sostitutiva in capo all’intermediario, e per ottenere l’esonero dalla compilazione della dichiarazione dei redditi prodotti nell’ambito del medesimo rapporto amministrato.
Tuttavia, nel testo della norma spicca una disposizione di ispirazione antielusiva che potrebbe portare a letture fuorvianti. Parliamo del comma sesto, a norma del quale il trasferimento di strumenti finanziari detenuti in conti titoli in regime amministrato verso conti titoli intestati a soggetti diversi dal titolare è equiparato alla cessione onerosa dei predetti strumenti finanziari, e, quindi, è suscettibile di generare plusvalenze o minusvalenze.
In altri termini, il trasferimento degli strumenti finanziari detenuti in un conto titoli in regime amministrato a un altro conto titoli “diversamente intestato” comporta, ipso iure, il realizzo delle eventuali plusvalenze latenti.
(i) il trasferimento da conto amministrato ad altro conto amministrato intestato ad altri soggetti;
(ii) il trasferimento da conto amministrato ad altro conto in regime di risparmio gestito (indipendentemente dall’intestazione).
In tali ipotesi, la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o la perdita che si considera realizzata deve essere determinata facendo riferimento al valore calcolato secondo i criteri validi ai fini della valorizzazione del patrimonio gestito.
Ora, alla luce di tale situazione, il nodo cruciale ai nostri fini risiede nella circostanza che – come accennato – qualora oggetto di trasferimento al trust siano titoli partecipativi detenuti in risparmio amministrato, il regime di neutralità fiscale – che normalmente si applica ai fini delle imposte sui redditi – potrebbe non trovare attuazione.
E in tal senso si era espressa infatti l’Agenzia delle Entrate: infatti la circolare 48/E/2007 ha ritenuto che il regime di neutralità dei conferimenti in trust non possa essere garantito “nel caso in cui i titoli oggetto del trasferimento siano detenuti nell’ambito di un rapporto amministrato di cui all’art. 6, D. Lgs. n. 461; nella specie, infatti, il trasferimento dei titoli dal conto del settlor a quello del trust, poiché indirizzato verso un conto intestato a un soggetto diverso da quello di provenienza, ricade nell’ipotesi dell’articolo 6, comma 6, del citato D. Lgs. 461 del 1997 che assimila tali trasferimenti a cessioni a titolo oneroso. In tal caso, l’intermediario abilitato applica le relative imposte”.
In breve, al mutamento della titolarità dei titoli partecipativi (che passano dal patrimonio del disponente al trust), secondo l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria della menzionata disposizione, opererebbe la presunzione di realizzo delle plusvalenze.
Senonché, una simile lettura appare troppo restrittiva e in aperto contrasto con il tenore letterale della norma, in virtù della quale l’equiparazione alle cessioni a titolo oneroso (e quindi la relativa presunzione di realizzo delle plusvalenze) non si applica qualora il trasferimento avvenga per successione o donazione, eventualità alle quali non appare irragionevole accomunare il caso del trasferimento di beni in trust, strumento che per la sua flessibilità è peraltro spesso privilegiato, tra l’altro, proprio per facilitare il passaggio generazionale. Un simile impianto sembra quindi contrastare anche con la stessa ratio antielusiva della norma in commento, la quale mira comprensibilmente a evitare – attraverso il trasferimento di titoli da un dossier a un altro – indebiti salti d’imposta.
Ciò non di meno, in assenza di espliciti e nuovi chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, il rischio di incorrere in ostacoli di natura operativa rimane molto elevato.
In estrema sintesi, infatti, gli intermediari finanziari potrebbero astrattamente rifiutarsi di “disapplicare” le imposte dovute.
Per attutire le conseguenze che una tale interpretazione può comportare in materia di pianificazione successoria e gestione dei patrimoni, la soluzione più ragionevole in questo contesto potrebbe essere quella di presentare – prima ovviamente del compimento dell’operazione – una istanza di interpello disapplicativo (ex art. 11, comma secondo, L. 212/2000) all’Agenzia delle Entrate, onde evitare ogni rischio, ed essere certi della neutralità dei conferimenti in procinto di essere realizzati.
Va da sé che tale prospettiva, lungi dal rappresentare una soluzione ottimale, stante anche la sua circoscritta efficacia e i tempi che comporta (l’amministrazione ha infatti a disposizione ben 120 giorni dalla presentazione dell’interpello per esprimersi) consentirebbe tuttavia di superare talune criticità operative che potrebbero essere sollevate dall’intermediario.
La bozza di circolare pubblicata (per il momento in consultazione) non tocca il tema; potrebbe eventualmente valere la pena che l’Agenzia prendesse posizione in proposito, superando la propria tesi del 2007, e le osservazioni che verranno presentate entro il 30 settembre sarebbero la giusta occasione.