Le prestazioni dovute dall’imprese impignorabili e insequestrabili
Le prestazioni liquidata in caso di decesso, invalidità totale o permanente, malattie gravi o perdita di autosufficienza dell’assicurato sono esenti dalle imposta di successione
E infine, le forme pensionistiche complementari godono di uno specifico trattamento fiscale che incentiva all’adesione. Tra le principali misure, vi è la deducibilità dal reddito del contributo versato dal lavoratore, anche per familiari a carico, e dal datore di lavoro fino al limite massimo di 5.165, mentre le prestazioni pensionistiche sono tassate al 15%, riducibile al 9% in funzione degli anni di permanenza superiori al 15esimo.
La polizza vita è inoltre uno strumento molto flessibile. Nel suo ultimo approfondimento l’Ania spiega infatti come si possono distinguere diverse categorie, al suo interno, in base alla loro finalità e al rapporto tra rendimento e grado di rischio:
- Assicurazioni vita dedicate al risparmio o all’investimento
- Assicurazioni vita dedicate alla protezione
- Forme pensionistiche complementari
Da sottolineare come le 3 categorie possono anche essere combinate fra loro.
Un altro vantaggio di questo strumento è la possibilità di intestare una polizza vita a terzi. È infatti possibile proteggere persone vicine designando un assicurato e un beneficiario (come possono essere i famigliari) diversi e considerando gli oneri connessi alla titolarità della polizza.
Introno alla polizza vita ruota però anche un po’ di confusione. E in particolare tra: contraente, assicurato e beneficiario.
- Il contraente (chi stipula la polizza) è colui che deve pagare i premi alla compagnia di assicurazione e designare i beneficiari
- L’assicurato è la persona fisica su cui viene stipulata l’assicurazione. Può anche non coincidere con il contraente e, in questo caso, è obbligato anch’egli a sottoscrivere il contratto di assicurazione. A differenza del beneficiario, non può essere modificato per tutta la durata del contratto.
- Il beneficiario è la persona che riceverà l’indennizzo nel caso in cui si verifica l’evento assicurato. Può essere nominato al momento della stipula del contratto o successivamente e non deve necessariamente essere al corrente dell’esistenza di una polizza vita a suo favore anche se non farlo potrebbe comportare il rischio che la polizza giaccia in attesa della riscossione troppo a lungo diventi cioè “dormiente”.