Ai fini Irpef per i non residenti le pensioni e gli assegni si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti
Le pensioni pagate in relazione a un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, ferme alcune eccezioni
L’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato un
documento, Principio di diritto n. 2/2022, con il quale ha reso chiarimenti in
merito ai profili di tassazione dei redditi di pensione erogati a soggetti
residenti in Francia.
Più in particolare, l’Agenzia, a partire dal dato normativo
di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui
redditi, a mente del quale costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono,
quindi, imponibili ai fini Irpef “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad
esse equiparate”, ha affermato che ai fini dell’applicazione dell’Irpef nei
confronti dei soggetti non residenti le pensioni e gli assegni ad esse
assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti
dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Pertanto, le pensioni sono attratte a tassazione in Italia
per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti.
Tuttavia, come osserva l’Agenzia, la normativa interna deve
essere coordinata con i Trattati internazionali.
In questi termini, nel caso di pensionati residenti in
Francia occorre fare riferimento all’articolo 18, della Convenzione per evitare
le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia.
Ciò comporta che, in forza della Convenzione suddetta, le
pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto
nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le
altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale
di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.
E invero, continua l’Agenzia, con riferimento
all’applicazione della normativa convenzionale in questione, si fa presente che,
in forza di un accordo tra Francia e Italia, le pensioni erogate a residenti
francesi dallo Stato o da alti soggetti residenti o, ancora, da stabili
organizzazioni sul territorio di non residenti, sono imponibili in Italia ai
fini Irpef solo se rientrano in un determinato elenco delle prestazioni
pensionistiche comprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle
legislazioni nazionali francese e italiana.
In conclusione, nel caso di pensionati residenti in Francia,
è necessario fare riferimento all’articolo 18, della convenzione per evitare le
doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia.
Inoltre, poiché dopo la ratifica della convenzione, tra
Francia e Italia è intervenuto un Accordo amichevole, con il quale i due Stati
hanno definito l’interpretazione da dare all’espressione “sicurezza sociale”
(concordando un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese
nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni
nazionali), qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione,
le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef.