I benefici fiscali previsti per i lavoratori impatriati sono accessibili anche a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia pur mantenendo un rapporto di lavoro dipendente con una società straniera che opera all’estero
Per godere delle agevolazioni fiscali previste dal regime speciale per gli impatriati è sufficiente, a certe condizioni, che il soggetto interessato si sia soltanto trasferito da un luogo all’altro, mantenendo inalterato il rapporto di lavoro con il datore estero
Più nel dettaglio, con la risposta a interpello n. 596 del 16 settembre 2021, rende chiarimenti sulla possibilità – o meno – di beneficiare del regime in esame anche nel caso di rimpatrio nel territorio dello Stato di un soggetto italiano che, dall’Italia continua a svolgere, in remoto, attività lavorativa per un’azienda estera.
In questi termini, a nulla osta il fatto che il soggetto – effettivamente rimpatriato – svolga il lavoro per un’azienda estera o per un committente straniero.
Ciò che rileva è che l’esercizio della mansione venga effettuato in Italia.
Pertanto, lo smart working diviene uno strumento valido attraverso cui godere del regime per gli impatriati che, occorre ricordare, prevede per i lavoratori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, la possibilità di beneficiare di un abbattimento dell’imponibile al 70%.
Abbattimento che può diventare del 90% se il soggetto interessato trasferisce la residenza nelle regioni meno competitive, quali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
La questione sollevata, e dunque la risposta offerta dall’Agenzia, non è di poco conto, in quanto è sempre più frequente che soggetti alle dipendenze di aziende estere, grazie allo smart working, riescono a trasferirsi in Italia.
E invero, l’Agenzia ha ritenuto che per beneficiare del regime non è importante che vi sia un cambio del datore e dell’attività lavorativa. Ciò che conta è che vi sia una discontinuità geografica. Ai fini del beneficio, altrimenti detto, è indifferente che il soggetto si sia soltanto trasferito da un luogo all’altro mantenendo inalterato il rapporto di lavoro con il datore estero.