Fra tutti spicca senza dubbio quello previsto dall’art. 24-bis del Tuir, introdotto con la legge di Bilancio del 2017, e pensato per attrarre in Italia i cosiddetti High net worth individual (Hnwi), ossia i soggetti dotati di un’elevata capacità reddituale. Non è un caso che si sia iniziato a parlare di questa agevolazione soprattutto dopo che Cristiano Ronaldo – ingaggiato dalla Juventus nel luglio 2018 – ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia, aderendo appunto all’art. 24-bis.
Nel dettaglio, la norma prevede che le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possano optare – in deroga al regime ordinario – per l’assoggettamento a una imposta sostitutiva fissa di 100mila euro per tutti i redditi prodotti all’estero. In questo modo, i redditi di fonte estera scontano, in luogo delle aliquote progressive Irpef, una flat tax di 100mila euro. Inoltre, coloro che si avvalgono dell’agevolazione sono esonerati dall’obbligo di compilazione del quadro Rw relativo al monitoraggio fiscale, nonché dal versamento dell’Ivie e dell’Ivafe per i beni e le attività estere.
È previsto che possano accedere al regime anche i familiari del contribuente principale, versando, a loro volta, un’imposta sostitutiva ridotta pari a 25mila euro (che vale per i redditi di fonte estera).
Condizione essenziale per beneficiare del regime è che per almeno nove dei 10 periodi d’imposta precedenti il contribuente non abbia avuto la residenza fiscale in Italia. Diventa così fondamentale individuare l’esatta ubicazione della residenza fiscale del contribuente per gli ultimi 10 periodi d’imposta. A tale scopo, l’Agenzia ha fornito una check-list con il provvedimento n. 47060/2017, che riporta tutta una serie di indici ricorrenti fra coloro che hanno la residenza in Italia.
L’opzione ha durata di 15 anni, tuttavia il contribuente può in qualsiasi momento revocare la scelta compiuta, mantenendo fermi gli effetti prodotti nei precedenti periodi d’imposta.
Per l’accesso al regime, il comma 3 dell’art. 24-bis prescrive che il contribuente debba ottenere risposta favorevole da parte dell’Agenzia in sede di interpello. Ciononostante, è principio acquisito (e condiviso dalla stessa Amministrazione, provv. AdE n. 47060/2017) il poter aderire al regime anche mediante l’esercizio dell’opzione direttamente in dichiarazione, senza interpello.
Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 24-bis Tuir, il 24-ter stabilisce, per i soggetti titolari di una pensione di fonte estera che trasferiscano la propria residenza nel Mezzogiorno, la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 7% per i redditi esteri, di qualunque natura. I pensionati che si avvalgono dell’opzione di cui all’art. 24-ter non devono però essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di decorrenza del regime agevolato.
Il regime per i pensionati vale per 10 anni, e, a differenza di quanto previsto per l’art. 24-bis, non comprende il beneficio dell’esenzione dall’imposta di donazione e successione per i beni collocati all’estero. Il contribuente non è invece tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale.
L’agevolazione spetta non solo ai lavoratori dipendenti e autonomi, ma anche a coloro che avviano in Italia un’attività imprenditoriale. In questo caso pure per il reddito d’impresa è possibile fruire della parziale detassazione del 70% degli utili realizzati, a condizione però che il reddito sia prodotto direttamente dal contribuente e non mediante l’utilizzo di veicoli societari.
Non è tutto: se l’impatriato si trasferisce nel Mezzogiorno (ossia in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) la detassazione sale al 90%, con una Irpef effettiva calcolata sul 10% del reddito.
Dell’agevolazione possono avvalersi – nonostante i dubbi della Circolare n. 33/2020 – anche gli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnici e preparatori atletici), il cui rapporto di lavoro con le società sportive è regolato dalla legge n. 91/1981. Per tali soggetti, nel caso di esercizio dell’opzione, è possibile fruire di una riduzione dell’imponibile Irpef del 50%.
Quanto alla durata, in generale perdura per non più di cinque periodi d’imposta, decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. Tuttavia l’agevolazione può essere prorogata per ulteriori cinque periodi nel caso in cui il contribuente acquisti un’unità immobiliare residenziale in Italia oppure abbia almeno un figlio minorenne (o a carico) nato entro il termine di scadenza del quinquennio.
Il regime degli impatriati non è cumulabile con altre agevolazioni, non è cumulabile né con la “flat tax” di cui all’art. 24-bis Tuir, né con l’agevolazione prevista per il trasferimento di ricercatori e docenti. Per questi ultimi, allorquando trasferiscano la residenza in Italia, è previsto, all’art. 44 del Dl n. 78/2010, un diverso e particolare regime.
Segnatamente, i docenti e ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca e docenza all’estero presso centri di ricerca per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la propria attività in Italia – acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato – beneficiano di una detassazione del 90% per i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti nel nostro Paese. Inoltre, sempre per tali soggetti altamente qualificati, è stabilito che i redditi da lavoro autonomo non concorrono alla formazione della base imponibile Irap pur in presenza di un’autonoma organizzazione da parte del professionista. Tale regime di favore dura sei anni ed è prorogabile in presenza di determinate condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di unita immobiliari in Italia, etc.).
Il bouquet, come si vede, è ampio, e i dati dimostrano che tali regimi iniziano a funzionare.
Si tratta senza ombra di dubbio di fattori che contribuiscono – e non poco – ad aumentare l’attrattività del nostro Paese; non resta che attendere la riforma fiscale allo studio, per capire come simili regimi possano essere inquadrati in un assetto complessivo di carattere sistematico e generale.